Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che il Gestore dei Servizi Energetici, dopo avere dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcuni impianti fotovoltaici, ha chiesto in un autonomo giudizio la restituzione delle somme già erogate a titolo di incentivo. La società ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l'azione proposta dal GSE fosse una mera pretesa restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo o comunque non più da sindacare nel giudizio in corso, e dunque devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto che non vi fosse spazio per la sospensione del processo in attesa dell'esito del distinto giudizio di riesame della decadenza, prospettando un rapporto di pregiudizialità. Il GSE, per contro, aveva sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia, e che la restituzione fosse conseguenza dell'esercizio di poteri pubblicistici connessi alla decadenza dagli incentivi.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la domanda del GSE riguardasse esclusivamente la ripetizione di somme asseritamente divenute indebite dopo la decadenza già accertata in separato giudizio, senza investire la legittimità del provvedimento di decadenza né l'esercizio di poteri autoritativi. Il secondo motivo, relativo all'omessa sospensione necessaria del processo, è stato dichiarato assorbito. La causa dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si radica solo quando la controversia attiene, almeno in via diretta o mediata, all'esercizio di poteri autoritativi su procedure o provvedimenti concernenti la produzione energetica; non si estende invece a una mera azione restitutoria fondata su un indebito oggettivo dopo il definitivo consolidarsi della decadenza.
art. 2033 c.c.
La richiesta del GSE è qualificata come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, fondata sul venir meno del titolo giustificativo del pagamento degli incentivi.
art. 362 c.p.c.
È richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. e all'art. 111 Cost. come fondamento del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione.
art. 295 c.p.c.
È evocato nel secondo motivo con riferimento alla sospensione necessaria, ma il motivo resta assorbito.
art. 56 del d.l. n. 76/2020
È richiamato come disciplina sopravvenuta invocata nel giudizio di riesame della decadenza e ritenuta non idonea a spostare la giurisdizione nel giudizio restitutorio.
art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011
È menzionato quale base della richiesta subordinata di riduzione dell'importo da restituire; la Corte non decide sul merito di tale questione perché risolve il solo tema di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli incentivi energetici, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste solo se il petitum sostanziale investe l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi del Gestore o la legittimità di atti/procedimenti che incidono sulla produzione di energia e sul regime incentivante.
- Quando la decadenza dal beneficio sia già divenuta definitiva e nel giudizio successivo si discuta solo della restituzione delle somme erogate, la lite ha natura di ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini della giurisdizione, conta il petitum sostanziale, individuato attraverso causa petendi e posizione giuridica dedotta, non la qualificazione formale della domanda né le difese del convenuto, salvo che queste evidenzino che sin dall'origine la pretesa richiede cognizione estranea al giudice adito.
- Un provvedimento amministrativo già consolidato può operare come mero presupposto fattuale e giuridico della pretesa restitutoria, senza riaprire la cognizione sulla sua legittimità nel giudizio di ripetizione dell'indebito.
- La giurisdizione esclusiva in materia energetica non si estende a tutte le controversie causalmente collegate a precedenti atti amministrativi, ma solo a quelle che abbiano come oggetto l'esercizio del potere pubblico o la sua incidenza sull'assetto del rapporto.
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