Sentenza del 05/04/2018 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Ires - Posta di bilancio - Decadenza del termine di accertamento - Ripresa nell'anno successivo - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa accertativa è stata ritenuta illegittima. L’omessa contestazione della posta di bilancio entro il termine ordinario di decadenza impedisce all’Amministrazione di contestarla negli esercizi successivi quando essa venga semplicemente ripresa. Consentire tale contestazione significherebbe rendere le poste di bilancio accertabili sine die, oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare, in un periodo d’imposta successivo, una posta di bilancio originariamente formatasi in un esercizio precedente, il cui termine ordinario per l’accertamento era ormai scaduto. Il contribuente ha sostenuto che la mancata contestazione tempestiva della posta impedisse ogni successiva ripresa a tassazione, anche qualora la posta fosse stata riportata nel bilancio dell’anno seguente, in virtù del principio di continuità dei dati di chiusura del bilancio.
Norme richiamate
Principio di continuità dei dati di chiusura del bilancio
Le poste risultanti dal bilancio di un esercizio e riportate in quello successivo mantengono continuità contabile; tuttavia, tale ripresa non riapre il termine per contestare una posta già divenuta non più accertabile per decorso dei termini.
Termini ordinari di decadenza dell’azione accertativa
L’Amministrazione deve esercitare il potere di accertamento entro i termini stabiliti dalla legge. Una posta non contestata tempestivamente non può essere recuperata in periodi successivi soltanto perché continua a essere rappresentata nei bilanci.
Massime di principio
- La ripresa di una posta di bilancio in un esercizio successivo non consente, di per sé, di riaprire o prorogare il termine per contestare la posta originaria.
- Quando il termine decadenziale relativo all’esercizio di formazione della posta è scaduto, l’Amministrazione non può recuperare quella stessa posta negli anni successivi mediante una contestazione indiretta.
- Il principio di continuità dei bilanci tutela la coerenza contabile, ma non può trasformarsi in uno strumento per rendere le poste accertabili senza limiti temporali.
- Occorre distinguere tra la contestazione della posta originaria, ormai non più accertabile, e l’accertamento di un autonomo componente reddituale sorto effettivamente nell’esercizio successivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 72 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 630 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 952 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 957 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →