Sentenza n. 498/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, il diritto della docente a euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme dovute; l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione riferibili al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La domanda di penalità di mora è stata respinta, pur nell'accoglimento del ricorso, perché l'esiguità del debito rendeva l'astreinte manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva, integrando una ragione ostativa all'applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; il TAR ha applicato tale limite considerando l'esiguità del debito.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Gli interessi devono essere determinati quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo e delle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l'accertamento del credito non ha natura costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, mentre la sua esatta quantificazione deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando un'amministrazione statale non esegue un titolo giudiziale di pagamento dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere esclusa quando, avuto riguardo all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto alla funzione coercitiva della misura.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l'incarico di esecuzione rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →