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Ordinanza

Ordinanza n. 784/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Prefetto della Provincia di Varese in data 20 aprile 2026 con il quale è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202602048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi adottato il 20 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che le censure contestavano la legittimità del provvedimento, ma non ne sono specificati i singoli profili. Il divieto risultava fondato sulla violazione delle prescrizioni relative al corretto esercizio dell'attività venatoria; il ricorrente ne contestava presumibilmente l'idoneità a fondare un giudizio di inaffidabilità, ma il contenuto dettagliato dei motivi non è determinabile dal testo.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Nella preliminare delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, rilevando che il divieto prefettizio appariva adeguatamente motivato e fondato sulla violazione delle prescrizioni sull'esercizio dell'attività venatoria. Tale condotta, indipendentemente dalla sua eventuale rilevanza penale, è stata ritenuta idonea a fondare un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi. Il TAR ha inoltre considerato recessiva l'esigenza cautelare del ricorrente sotto il profilo del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della preliminare delibazione, il giudice ha respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 57 c.p.a.

    Posto a fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un divieto prefettizio di detenzione di armi può essere negata quando il provvedimento risulti adeguatamente motivato e fondato sulla violazione delle prescrizioni relative all'attività venatoria, anche indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta.
  • La violazione delle prescrizioni sul corretto esercizio dell'attività venatoria può costituire elemento idoneo a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità del soggetto nell'uso delle armi.
  • Quando il fumus boni iuris appare insufficiente, l'esigenza cautelare del ricorrente può risultare recessiva anche sotto il profilo del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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