Cassazione Civile, Ordinanza n. 10546/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'addizionale IRES versata per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 8.456.192,00, introdotta dall'art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008, cd. Robin Hood Tax. Nei giudizi di merito la domanda è stata respinta, ritenendosi che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, avesse limitato gli effetti della pronuncia al periodo successivo alla pubblicazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e alla sentenza n. 10 del 2015, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità dovesse avere ordinaria efficacia retroattiva e quindi fondare il diritto al rimborso; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 136, comma 1, e 137, comma 3, Cost. e dell'art. 30, comma 3, l. n. 87 del 1953, per asserita elusione del giudicato costituzionale; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU, degli artt. 3 e 53 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, assumendo che, comunque, la decisione della Corte costituzionale dovesse valere almeno per i contribuenti che avevano già sollevato la questione nei giudizi pendenti prima della pubblicazione della sentenza costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero congiuntamente esaminabili ma inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. La Corte ha ribadito che quella pronuncia ha introdotto una illegittimità costituzionale differita, con effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione, escludendo la retroattività e quindi escludendo il rimborso delle addizionali IRES già corrisposte per annualità anteriori al 12 febbraio 2015. Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008
Disciplinava l'addizionale IRES cd. Robin Hood Tax, poi dichiarata incostituzionale con effetti differiti dal 12 febbraio 2015.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della sentenza della Corte costituzionale e la retroattività della declaratoria.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'illegittimità dell'addizionale e del conseguente diritto al rimborso.
art. 136 Cost.
La Corte ribadisce che la dichiarazione di incostituzionalità fa cessare l'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione, ma nel caso concreto la Corte costituzionale ha limitato ulteriormente gli effetti temporali escludendo la retroattività.
art. 137, comma 3, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato costituzionale, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
art. 30, comma 3, l. n. 87 del 1953
È richiamato quale norma che disciplina gli effetti delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale; la Corte ne valorizza il principio generale di retroattività, ma ammette il contenimento temporale degli effetti nella sentenza n. 10/2015.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo e alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 13 CEDU
Invocato dalla ricorrente con riguardo al diritto a un ricorso effettivo.
art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tutela del diritto di proprietà rispetto all'imposizione già versata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di una norma tributaria, limita espressamente gli effetti della decisione al periodo successivo alla pubblicazione, la pronuncia opera come illegittimità differita e non consente il rimborso delle imposte già versate per annualità anteriori.
- La portata temporale della sentenza costituzionale deve essere desunta dalla motivazione e, se del caso, interpretata insieme al dispositivo; non è consentito attribuire alla decisione effetti retroattivi in contrasto con la clausola che ne differisce l'efficacia.
- Il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale ha funzione di filtro nel giudizio a quo e non impone che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità produca automaticamente effetti retroattivi in tutti i giudizi pendenti analoghi.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata sul significato e sugli effetti temporali di una sentenza della Corte costituzionale, il ricorso per cassazione che ne solleciti il riesame può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →