Cassazione Penale, Ordinanza n. 18549/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 494 e 497-bis, commi 1 e 2, c.p. Il ricorso investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva, da un lato, che la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale; dall'altro, che avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione della corretta condotta processuale e dell'asserita assenza di ulteriori condotte delittuose dopo il 2019. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure prive di specificità, perché non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva già spiegato perché non applicare il minimo edittale, richiamando la particolare capacità criminale desunta dall'uso di diversi documenti intestati ad altro soggetto e dalla pianificazione dettagliata dell'attività, oltre al possesso, nello stesso giorno, di un'ulteriore carta d'identità falsa utilizzata per attivare un'utenza telefonica. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi e la commissione di ulteriori fatti criminosi nel 2019.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo specifico.
art. 497-bis, commi 1 e 2, c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo specifico.
artt. 62-bis c.p.
Richiamati implicitamente nel riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ne conferma il diniego per carenza di elementi positivi e presenza di ulteriori condotte criminose.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità discende dalla mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
Il principio richiamato afferma che i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono inammissibili per carenza di specificità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con le ragioni specifiche poste a fondamento della quantificazione della pena; non è sufficiente invocare in astratto il minimo edittale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di ulteriori condotte criminose.
- La valutazione della particolare capacità criminale può desumersi da elementi concreti quali l'uso di più documenti falsi intestati ad altri e la pianificazione dettagliata dell'azione delittuosa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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