Sentenza n. 98/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione della Giunta comunale verbale n. 220 del 16.11.2023, concernente “l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazione immobili prodromica alla acquisizione al patrimonio di cui all’art. 58 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale relativa all’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, prodromico all’acquisizione al patrimonio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale che aveva aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, collocando i terreni nella loro disponibilità nell’ambito dei beni destinati alla locazione anziché in quello dei beni destinati all’alienazione. Hanno dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla precedente deliberazione consiliare del 2009 e alle successive procedure che, secondo la loro prospettazione, avrebbero favorito l’acquisto dei terreni da parte degli occupanti o possessori. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della successiva deliberazione del Consiglio comunale che aveva approvato il piano, sostenendo inoltre l’infondatezza delle censure nel merito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’originaria carenza di interesse a ricorrere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse. Il giudice ha interpretato l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 nel senso che la Giunta comunale formula una proposta di piano, immediatamente impugnabile, ma il piano diviene definitivo con l’approvazione del Consiglio comunale. Solo tale approvazione produce la classificazione definitiva degli immobili come patrimonio disponibile e rende concretamente lesiva la relativa disciplina. Poiché i ricorrenti hanno impugnato soltanto la deliberazione della Giunta, omettendo di impugnare la deliberazione consiliare successiva, l’eventuale annullamento dell’atto giuntale non avrebbe arrecato loro alcuna utilità pratica, lasciando valida ed efficace la deliberazione del Consiglio. Il Tribunale ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito: non è stata provata l’effettiva destinazione dei beni all’alienazione in base alla deliberazione del 2009; l’aggiornamento del piano rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente locale nella valorizzazione del patrimonio immobiliare; il decorso di circa quattordici anni senza attuazione della precedente deliberazione costituisce circostanza non irragionevole per una decisione amministrativa difforme. Le spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 58, commi 1, 2 e 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
“per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali […], ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo, individua, redigendo apposito elenco […], i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, […] suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari […]”; “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile […]. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione […] del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili”
La Giunta formula una proposta di piano immediatamente impugnabile, ma il piano diviene definitivo soltanto con l’approvazione del Consiglio comunale; è quest’ultima deliberazione a produrre la classificazione definitiva dell’immobile come patrimonio disponibile.
art. 823, comma 2, c.c.
La classificazione definitiva del bene come patrimonio disponibile, conseguente all’approvazione consiliare del piano, preclude l’autotutela esecutiva prevista per i beni demaniali.
art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
L’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione o dismissione rientra nei piani e programmi finanziari qualificati come atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può avvisare le parti della possibile rilevabilità d’ufficio di un profilo di inammissibilità, consentendo il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la deliberazione della Giunta comunale ha natura di proposta, mentre l’approvazione del Consiglio comunale rende definitivo il piano e produce la classificazione dell’immobile come patrimonio disponibile.
- L’impugnazione della sola deliberazione giuntale di proposta, senza impugnare anche la successiva deliberazione consiliare di approvazione, è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto giuntale non eliminerebbe la deliberazione consiliare ormai valida ed efficace.
- L’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’ente locale nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza, dell’illogicità o dell’assenza di adeguata base istruttoria.
- Il prolungato mancato avvio o completamento dell’attuazione di una precedente scelta amministrativa può costituire ragione non irragionevole per l’aggiornamento del piano patrimoniale e per l’adozione di una decisione successiva difforme, in assenza di un diritto acquisito alla conservazione dell’originaria destinazione.
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