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Sentenza

Sentenza n. 1794/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, nonché atti presupposti e pignoramento presso terzi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di euro 448.436,96, riferita a una cartella avente a oggetto il prelievo supplementare sulle consegne di latte. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità propria e derivata degli atti, sostenendo che i prelievi fossero stati determinati mediante compensazioni nazionali effettuate in violazione del diritto dell'Unione europea e sulla base di dati produttivi inattendibili o falsi; ha inoltre invocato la violazione del giudicato, la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell'art. 8-ter l. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità ed erroneità. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione dell'intimazione, in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973 a un credito di natura non tributaria. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto, deducendo altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle questioni riguardanti il merito del credito e la prescrizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa al pignoramento presso terzi, ritenendo che tale atto appartenga alla fase esecutiva e sia devoluto al giudice ordinario. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché il ricorso riguardava sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell'intimazione. Nel merito, ha accolto il ricorso limitatamente all'annata 2006/2007: il Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti presupposti di determinazione del prelievo per tale annualità e tale annullamento aveva fatto venir meno, per illegittimità derivata, il fondamento della cartella e dell'intimazione di pagamento. L'annullamento è stato limitato a quella parte dell'intimazione, qualificata come provvedimento a contenuto plurimo, con statuizioni autonome e scindibili riferite alle diverse annualità. Per le annate 2005/2006 e 2007/2008 il TAR ha respinto le censure. Ha ritenuto inammissibili, perché rivolte contro atti presupposti ormai definitivi e non contro vizi propri dell'intimazione, le contestazioni concernenti l'an e il quantum del prelievo, comprese quelle fondate sulle sentenze della Corte di giustizia relative alle compensazioni nazionali. Ha escluso la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, affermando che la violazione del diritto dell'Unione europea determina normalmente annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma attributiva del potere. Ha inoltre ritenuto non provata l'asserita inattendibilità dei dati produttivi. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: il prelievo supplementare ha natura di misura patrimoniale e soggiace al termine ordinario decennale; tale termine non era decorso e, comunque, la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio. È stata respinta anche la censura sulla motivazione, ritenuta sufficiente perché l'intimazione indicava cartella, notificazione, annualità, capitale, interessi, debito residuo e oneri di riscossione. Il TAR ha ritenuto legittima l'applicazione degli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973 ai crediti erariali riscossi mediante ruolo. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e per il difetto di giurisdizione parziale.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; la violazione del diritto dell'Unione europea comporta di regola annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere.

  • artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'autotutela; le relative censure non sono state accolte per le annualità diverse dal 2006/2007.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009

    Dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare è effettuata mediante ruolo secondo la disciplina del d.P.R. 602/1973.

  • artt. 17, comma 1, e 18 d.lgs. 46/1999

    Costituiscono, insieme al d.P.R. 602/1973, il quadro normativo della riscossione mediante ruolo dei prelievi supplementari.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    La disciplina degli interessi moratori è applicabile ai crediti erariali riscossi mediante ruolo, anche se il credito non ha natura tributaria in senso stretto.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito relativo al prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio, regola applicabile anche quando l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore.

  • art. 7 l. 212/2000

    L'atto di riscossione deve consentire al destinatario di comprendere il titolo, le annualità e la quantificazione della pretesa; nel caso concreto l'intimazione è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 1, comma 525, l. 228/2012

    La disciplina della riscossione tributaria è richiamata per la riscossione delle cosiddette quote latte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata e non può essere esteso a annualità o soggetti diversi.

  • artt. 2, 4, 10, 11 e 13 reg. CEE 3950/1992 e reg. CE 1788/2003

    Norme europee richiamate dalla ricorrente in relazione alla determinazione e compensazione del prelievo supplementare; le relative censure sono state ritenute inammissibili o infondate per le annualità coperte da atti definitivi.

  • art. 16 reg. CE 595/2004

    Richiamato tra i parametri europei dedotti in giudizio; non ha condotto all'annullamento delle annualità diverse dal 2006/2007.

  • art. 8 reg. CE 1392/2001 e art. 15 reg. CE 595/2004

    Non disciplinano gli interessi moratori maturati dopo la notificazione della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata, è normalmente limitata ai vizi propri dell'intimazione e non consente di rimettere in discussione l'an o il quantum della pretesa ormai cristallizzata nell'atto presupposto, salvo la mancata notificazione di quest'ultimo.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo comporta, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità; la nullità può configurarsi quando il contrasto riguardi la stessa norma interna attributiva del potere, incompatibile e quindi disapplicabile.
  • L'annullamento giurisdizionale dell'atto impositivo presupposto fa venir meno il titolo della riscossione e determina la caducazione degli atti successivi meramente esecutivi o attuativi, inclusi ruolo, cartella e intimazione di pagamento, anche se tali atti non sono stati autonomamente impugnati per l'annualità interessata.
  • Quando un'intimazione di pagamento contiene autonome pretese riferite a annualità diverse, essa costituisce un provvedimento a contenuto plurimo: l'annullamento della parte relativa a una sola annualità non travolge le statuizioni autonome riferite alle altre.
  • Il prelievo supplementare sul latte ha natura di misura patrimoniale e non di debito periodico; la relativa pretesa è quindi soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Un'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di individuare la cartella, la data di notificazione, il titolo e le annualità del credito, nonché la distinzione tra capitale, interessi, debito residuo e oneri di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneNullità del provvedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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