Sentenza n. 1794/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, nonché atti presupposti e pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di euro 448.436,96, riferita a una cartella avente a oggetto il prelievo supplementare sulle consegne di latte. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità propria e derivata degli atti, sostenendo che i prelievi fossero stati determinati mediante compensazioni nazionali effettuate in violazione del diritto dell'Unione europea e sulla base di dati produttivi inattendibili o falsi; ha inoltre invocato la violazione del giudicato, la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell'art. 8-ter l. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità ed erroneità. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione dell'intimazione, in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973 a un credito di natura non tributaria. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto, deducendo altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle questioni riguardanti il merito del credito e la prescrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa al pignoramento presso terzi, ritenendo che tale atto appartenga alla fase esecutiva e sia devoluto al giudice ordinario. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché il ricorso riguardava sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell'intimazione. Nel merito, ha accolto il ricorso limitatamente all'annata 2006/2007: il Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti presupposti di determinazione del prelievo per tale annualità e tale annullamento aveva fatto venir meno, per illegittimità derivata, il fondamento della cartella e dell'intimazione di pagamento. L'annullamento è stato limitato a quella parte dell'intimazione, qualificata come provvedimento a contenuto plurimo, con statuizioni autonome e scindibili riferite alle diverse annualità. Per le annate 2005/2006 e 2007/2008 il TAR ha respinto le censure. Ha ritenuto inammissibili, perché rivolte contro atti presupposti ormai definitivi e non contro vizi propri dell'intimazione, le contestazioni concernenti l'an e il quantum del prelievo, comprese quelle fondate sulle sentenze della Corte di giustizia relative alle compensazioni nazionali. Ha escluso la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, affermando che la violazione del diritto dell'Unione europea determina normalmente annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma attributiva del potere. Ha inoltre ritenuto non provata l'asserita inattendibilità dei dati produttivi. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: il prelievo supplementare ha natura di misura patrimoniale e soggiace al termine ordinario decennale; tale termine non era decorso e, comunque, la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio. È stata respinta anche la censura sulla motivazione, ritenuta sufficiente perché l'intimazione indicava cartella, notificazione, annualità, capitale, interessi, debito residuo e oneri di riscossione. Il TAR ha ritenuto legittima l'applicazione degli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973 ai crediti erariali riscossi mediante ruolo. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e per il difetto di giurisdizione parziale.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; la violazione del diritto dell'Unione europea comporta di regola annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere.
artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'autotutela; le relative censure non sono state accolte per le annualità diverse dal 2006/2007.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
Dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare è effettuata mediante ruolo secondo la disciplina del d.P.R. 602/1973.
artt. 17, comma 1, e 18 d.lgs. 46/1999
Costituiscono, insieme al d.P.R. 602/1973, il quadro normativo della riscossione mediante ruolo dei prelievi supplementari.
art. 30 d.P.R. 602/1973
La disciplina degli interessi moratori è applicabile ai crediti erariali riscossi mediante ruolo, anche se il credito non ha natura tributaria in senso stretto.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2945, comma 2, c.c.
La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio, regola applicabile anche quando l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore.
art. 7 l. 212/2000
L'atto di riscossione deve consentire al destinatario di comprendere il titolo, le annualità e la quantificazione della pretesa; nel caso concreto l'intimazione è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 1, comma 525, l. 228/2012
La disciplina della riscossione tributaria è richiamata per la riscossione delle cosiddette quote latte.
art. 2909 c.c.
Il giudicato ha efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata e non può essere esteso a annualità o soggetti diversi.
artt. 2, 4, 10, 11 e 13 reg. CEE 3950/1992 e reg. CE 1788/2003
Norme europee richiamate dalla ricorrente in relazione alla determinazione e compensazione del prelievo supplementare; le relative censure sono state ritenute inammissibili o infondate per le annualità coperte da atti definitivi.
art. 16 reg. CE 595/2004
Richiamato tra i parametri europei dedotti in giudizio; non ha condotto all'annullamento delle annualità diverse dal 2006/2007.
art. 8 reg. CE 1392/2001 e art. 15 reg. CE 595/2004
Non disciplinano gli interessi moratori maturati dopo la notificazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata, è normalmente limitata ai vizi propri dell'intimazione e non consente di rimettere in discussione l'an o il quantum della pretesa ormai cristallizzata nell'atto presupposto, salvo la mancata notificazione di quest'ultimo.
- La violazione del diritto dell'Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo comporta, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità; la nullità può configurarsi quando il contrasto riguardi la stessa norma interna attributiva del potere, incompatibile e quindi disapplicabile.
- L'annullamento giurisdizionale dell'atto impositivo presupposto fa venir meno il titolo della riscossione e determina la caducazione degli atti successivi meramente esecutivi o attuativi, inclusi ruolo, cartella e intimazione di pagamento, anche se tali atti non sono stati autonomamente impugnati per l'annualità interessata.
- Quando un'intimazione di pagamento contiene autonome pretese riferite a annualità diverse, essa costituisce un provvedimento a contenuto plurimo: l'annullamento della parte relativa a una sola annualità non travolge le statuizioni autonome riferite alle altre.
- Il prelievo supplementare sul latte ha natura di misura patrimoniale e non di debito periodico; la relativa pretesa è quindi soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
- Un'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di individuare la cartella, la data di notificazione, il titolo e le annualità del credito, nonché la distinzione tra capitale, interessi, debito residuo e oneri di riscossione.
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