Cassazione Penale, Sentenza n. 41308/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma in appello della confisca dell'orologio Rolex (considerato prezzo della corruzione) nonostante la prescrizione del reato di corruzione intervenuta in primo grado. Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 322-ter c.p. (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite Lucci la confisca obbligatoria non è compatibile con la prescrizione se non vi è stata una pronuncia di condanna in primo grado) e violazione degli artt. 6 Cedu e 111 Cost. per violazione del contraddittorio, sostenendo che l'accertamento della responsabilità per il reato prescritto è avvenuto in via incidentale sulla base di prove raccolte per reati non prescritti, senza un pieno contraddittorio a favore della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha ritenuto illegittimo che, dopo la prescrizione intervenuta in primo grado, il Tribunale avesse proceduto ad un autonomo e approfondito accertamento della responsabilità ai soli fini della confisca, in violazione dell'art. 129 c.p.p. e dei principi espressi dalle Sezioni Unite (Tettamanti e Lucci). Ne è conseguita l'esclusione della confisca e la disposizione di restituzione dell'orologio Rolex all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
Fonte della confisca diretta obbligatoria del prezzo o del profitto del reato; la Corte interpreta che la sua applicazione, per la confisca obbligatoria collegata alla corruzione, richiede l'esistenza di una pronuncia di condanna in primo grado
art. 240, comma 2, n.1, cod. pen.
Prevede la confisca del prezzo del reato; la giurisprudenza (Sez. U., Lucci) ammette compatibilità con la prescrizione solo nei limiti stabiliti e purché vi sia stata una pronuncia di condanna in primo grado che accerti l'esistenza del reato e il carattere del bene
Sez. U. n. 7 del 26/06/2015 (Lucci)
il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio
Stabilisce che la confisca diretta può sopravvivere alla prescrizione solo se fondata su una precedente condanna formale in primo grado e su accertamenti confermati nei gradi successivi
art. 129 cod. proc. pen.
Allorché intervenga la prescrizione, il giudice è obbligato a dichiararla e ciò preclude la prosecuzione dell'istruttoria e qualsiasi approfondita valutazione del compendio probatorio; il proscioglimento per prescrizione non consente un accertamento valutativo della responsabilità salvo il caso in cui risulti "ictu oculi" l'innocenza dell'imputato
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione"
Conferma che dopo la dichiarazione di prescrizione non sono ammesse valutazioni approfondite del compendio probatorio; il giudice deve limitarsi a constatare l'emersione della causa estintiva
artt. 6 Cedu e 111 Cost.
Richiamati in tema di diritto al giusto processo e al contraddittorio: l'accertamento incidentale della responsabilità per un reato prescritto, senza pieno contraddittorio, può violare tali principi
art. 578 e 578-bis cod. proc. pen.
L'art. 578 disciplina la decisione sugli effetti civili in caso di sopravvenuta estinzione; l'art. 578-bis, introdotto nel 2018/2019, consente al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulla confisca ordinata in primo grado anche se la prescrizione è sopravvenuta in sede di impugnazione, ma non legittima la confisca quando la prescrizione è intervenuta in primo grado senza una precedente condanna formale in primo grado
art. 240-bis cod. pen. e art. 44 comma 2 d.P.R. 6/6/2001 n.380 (giurisprudenza Perroni)
La Corte segnala che esistono discipline speciali (es. confisca urbanistica) che collegano la confisca a una sentenza di accertamento e presentano profili diversi, ma non sono assimilabili alla disciplina penale ordinaria prevista per la confisca del prezzo del reato
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato interviene in primo grado, il giudice di primo grado non può svolgere un approfondito accertamento della responsabilità ai fini della confisca: la dichiarazione di estinzione impone la "constatazione" e la chiusura del processo salvo che l'innocenza emerga "ictu oculi"
- La confisca obbligatoria del prezzo/profitto prevista dagli artt. 240 e 322-ter cod. pen. può essere confermata nei gradi successivi solo se esiste una pronuncia di condanna in primo grado che abbia accertato l'esistenza del reato e la natura del bene come prezzo/profitto
- La disciplina prevista dall'art. 578-bis cod. proc. pen. amplia la possibilità di disporre la confisca in caso di sopravvenuta estinzione del reato in grado di impugnazione, ma non legittima la confisca quando la prescrizione è intervenuta già nel giudizio di primo grado senza condanna
- Le prove raccolte per reati non prescritti non possono essere utilizzate per fondare, dopo la prescrizione intervenuta in primo grado, un accertamento di responsabilità ai fini della confisca del reato prescritto, soprattutto se la difesa non ha potuto esercitare pienamente il diritto al contraddittorio
- In casi analoghi il rimedio pratico è l'annullamento della statuizione sulla confisca e la restituzione dei beni sequestrati qualora la confisca sia stata disposta in violazione dei principi sopra esposti
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