Sentenza n. 328/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: con il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 27169 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto eolico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; con i motivi aggiunti del 21 febbraio 2025: - della nota prot. n. 38350 del 18.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; con i motivi aggiunti del 17 luglio 2025: - della nota prot. n. 14332 del 16.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto eolico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5065 del 17.02.2025, e la nota prot. n. 38350 del 18.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. w), x), y) punto 3, z) punto 14, bb) ed ee) per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. w), x), y) punto 3, z) punto 14, bb) ed ee); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note regionali di sospensione e successiva improcedibilità e archiviazione di un procedimento PAUR relativo a un progetto eolico, nonché nota regionale di riavvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento delle note regionali che avevano sospeso il procedimento PAUR per un progetto eolico, in applicazione della moratoria prevista dall'art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024, nonché degli atti successivi adottati in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024. Ha dedotto, in particolare, che la moratoria regionale avrebbe vietato soltanto la realizzazione materiale degli impianti, senza consentire la sospensione dei procedimenti autorizzativi già avviati; ha inoltre contestato la legittimità costituzionale e la compatibilità con il diritto europeo delle disposizioni regionali e, in via subordinata, di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota di riavvio del procedimento, ritenendola comunque lesiva. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota che dichiarava l'improcedibilità e disponeva l'archiviazione dell'istanza PAUR in applicazione del divieto introdotto dall'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024. In memoria conclusiva ha dichiarato di conservare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti introduttivi ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., e di avere interesse all'annullamento degli atti successivi.
La decisione
Il TAR ha esaminato nel merito il ricorso introduttivo, nonostante gli atti di sospensione fossero stati superati, perché la ricorrente aveva dichiarato l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. Ha respinto la censura interpretativa secondo cui l'art. 3 della l.r. n. 5/2024 avrebbe vietato soltanto la realizzazione degli impianti e non la sospensione dei procedimenti: dal dato testuale e sistematico, in particolare dal comma 2, che estendeva le misure di salvaguardia anche alle procedure autorizzative in corso, ha ricavato che la disposizione mirava a sospendere tali procedimenti. Ha tuttavia accolto la censura relativa all'illegittimità costituzionale della disposizione, già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025, accertando ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. l'illegittimità degli atti introduttivi adottati in sua applicazione. Ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti, poiché la nota di riavvio del procedimento era un atto endoprocedimentale privo di lesività, funzionale alla ripresa dell'iter autorizzativo. Ha accolto i secondi motivi aggiunti: la dichiarazione di improcedibilità e archiviazione era stata adottata sulla base dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, disposizione dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc dalla Corte costituzionale. L'inidoneità legale dell'area non può tradursi automaticamente in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell'impianto; l'amministrazione deve esaminare concretamente la fattibilità del progetto nell'ambito del procedimento. Il provvedimento di improcedibilità è stato quindi annullato, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento sull'istanza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Individua il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nell'ambito del quale era stata presentata l'istanza della ricorrente.
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ..., e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 1, letto insieme al comma 2, è stato interpretato nel senso che le misure di salvaguardia si applicavano anche ai procedimenti autorizzativi in corso, determinandone la sospensione. La disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Reca principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, inclusi gli obiettivi di decarbonizzazione, il divieto di moratorie e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate; tali principi si impongono anche alla Regione Sardegna.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando l'annullamento non risulta più utile ma persiste l'interesse ai fini risarcitori, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato quale base processuale della dichiarazione, formulata in memoria conclusiva, dell'interesse ai fini risarcitori e dell'interesse all'annullamento degli atti successivi.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
La disposizione, applicata dalla Regione per dichiarare l'improcedibilità dell'istanza, introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; l'inidoneità dell'area non può determinare automaticamente l'improcedibilità del procedimento.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Parametri costituzionali in relazione ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per contrasto con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali statali.
Massime di principio
- La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della disciplina applicata dall'amministrazione non impedisce al giudice amministrativo di accertare, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'illegittimità degli atti ormai privi di effetti, quando il ricorrente abbia manifestato un interesse ai fini risarcitori.
- Quando una legge regionale dispone misure di salvaguardia che vietano la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e stabilisce espressamente che esse si applicano anche alle procedure autorizzative in corso, la disciplina deve essere interpretata nel senso che tali procedimenti possono essere sospesi, anche se il divieto è formulato come divieto di realizzazione.
- L'inidoneità legale di un'area alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può essere equiparata a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione né può giustificare automaticamente l'improcedibilità dell'istanza autorizzativa.
- Dopo l'eliminazione della base normativa incostituzionale, l'amministrazione deve riavviare il procedimento autorizzativo e valutare in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi fondati sulla sola qualificazione dell'area come non idonea.
- La nota con cui l'amministrazione comunica il riavvio di un procedimento autorizzativo è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.
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