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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31193/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 7 novembre 2024, deducendo un vizio di illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità per il delitto di ricettazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a base della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di riesaminare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali conformi. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che si traduce in un contrasto logico dell'argomentazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza; non è consentito un riesame del merito o della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo deficit logico-argomentativo, non già quando la parte chieda una diversa lettura delle prove o delle risultanze processuali.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla ricostruzione del fatto, essendo il controllo limitato alla coerenza logica interna della motivazione.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve in una critica meramente rivalutativa della decisione di merito, esso è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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