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Sentenza

Sentenza n. 7942/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensione - del provvedimento del RUP prot. UA 9/3/2026, RFI_DAC\A0011\P\2026\0001539 di esclusione del RTI Bertolotti dalla gara n. DAC.0497.2025 per l’affidamento, in Accordo Quadro, della “Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Recuperatori Motorizzati da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura Ferroviaria Nazionale” Lotto 1, CIG B7E1A0CE85 (D7), e relativa nota di trasmissione (D8), prot. UA 9/3/2026, RFI_DAC\A0011\P\2026\0001541; - ove occorrente, della richiesta di soccorso istruttorio prot. DAC\A0011\P\2026\0000186 del 15.1.2026 (D5) e dei verbali della Commissione di gara dei giorni 11.12.2025 e successivi relativi alla verifica della documentazione amministrativa, e di ogni altro verbale, atto o provvedimento, di procedura recante esclusione del RTI Bertolotti, o sua conferma (e/o di ritenuta insussistenza dei requisiti in capo al RTI e/o di interpretazione dei requisiti nel senso poi considerato dal provvedimento di esclusione); e per la richiesta di aggiudicazione o comunque riammissione e riedizione, e l’annullamento e/o declaratorie di inefficacia o nullità e/o caducazione, con richiesta di relativo subentro, del contratto quadro e dei contratti attuativi ove stipulato/i.

Giustizia amministrativa202604131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del RTI dalla gara per la fornitura, in accordo quadro, di recuperatori motorizzati ferroviari destinati alla manutenzione dell'infrastruttura nazionale, per carenza del requisito di esperienza in contratti analoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI, risultato primo classificato nel Lotto 1 per punteggio tecnico ed economico, ha impugnato l'esclusione disposta da RFI all'esito della verifica della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio. Ha dedotto la violazione della lex specialis, dell'art. 100 d.lgs. 36/2023, delle direttive UE 2014/24 e 2014/25, dei principi di favor partecipationis, autovincolo e risultato, nonché eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, carenza dei presupposti e travisamento. Secondo il RTI, i contratti pregressi dichiarati, aventi a oggetto mezzi a trazione autonoma su rotaia impiegati nella manutenzione degli impianti di trazione elettrica, erano riconducibili alla clausola del disciplinare sui contratti analoghi. RFI avrebbe invece introdotto ex post requisiti più restrittivi, limitando la nozione di mezzi ai veicoli autorizzati a circolare sulla rete ferroviaria nazionale e quella di impianti di trazione elettrica agli impianti fissi dell'infrastruttura. Il RTI ha inoltre prodotto in giudizio un'attestazione relativa a commesse recenti ritenute affini all'oggetto dell'appalto e ha chiesto l'annullamento dell'esclusione, la riammissione o riedizione della procedura, nonché, ove necessario, aggiudicazione, subentro e declaratoria di inefficacia o nullità del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il requisito dei contratti analoghi non richiede identità assoluta con l'oggetto dell'appalto, ma neppure può essere interpretato in senso meramente settoriale o estensivo: occorre una similitudine sostanziale e funzionale, verificata mediante confronto concreto tra le prestazioni pregresse e quelle oggetto della commessa. La valutazione della pertinenza e idoneità delle esperienze rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore macroscopico. Nel caso concreto, i recuperatori motorizzati erano mezzi d'opera ferroviari destinati a circolare sulla rete nazionale, secondo la normativa ferroviaria, per la manutenzione e il rinnovo della catenaria e degli impianti fissi di trazione elettrica. I contratti dichiarati dal RTI riguardavano invece macchine e attrezzature di officina, operanti in depositi o su binari di servizio e destinate alla manutenzione di apparati installati sui rotabili; tali mezzi non circolavano sulla rete nazionale, non erano soggetti alla disciplina tecnica dei rotabili ferroviari e non erano funzionalmente destinati agli impianti di trazione elettrica dell'infrastruttura. La stazione appaltante non ha quindi introdotto requisiti nuovi, ma ha interpretato e applicato la clausola in coerenza con l'oggetto dell'affidamento, dopo adeguata istruttoria e attivazione del soccorso istruttorio. L'attestazione prodotta in giudizio è stata ritenuta irrilevante perché non documentata, estranea alla documentazione di gara e comunque inidonea a sanare ex post il mancato possesso del requisito, che doveva sussistere ed essere comprovato alla data di presentazione dell'offerta. È stata respinta anche la censura relativa al principio del risultato: tale principio non impone di preferire l'offerta migliore sotto il solo profilo tecnico-economico, ma richiede la selezione di un operatore anche effettivamente idoneo a eseguire una prestazione altamente specialistica e rilevante per la sicurezza ferroviaria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale costituisce presupposto per la partecipazione e per l'affidamento; la relativa verifica deve essere svolta in coerenza con l'oggetto dell'appalto.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    La controversia in materia di gara è stata trattata secondo il rito appalti, con possibilità di definizione in forma semplificata.

  • direttiva 2014/24/UE

    È stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina dei requisiti speciali e alla più ampia partecipazione, ma il giudice ha ritenuto legittima la verifica sostanziale dell'esperienza specifica.

  • direttiva 2014/25/UE

    È stata invocata dal ricorrente in relazione alla gara operante nel settore ferroviario e ai requisiti di capacità; la decisione ha escluso che tali principi impediscano la richiesta di esperienza specifica e funzionale.

Massime di principio

  • La nozione di contratto analogo, richiesta quale requisito di capacità tecnica e professionale, non coincide con quella di contratto identico, ma non può essere ridotta alla mera appartenenza al medesimo settore economico: l'analogia deve essere sostanziale e funzionale, valutata in rapporto alle prestazioni concrete, all'oggetto della commessa e al contesto tecnico-operativo di esecuzione.
  • La verifica della pertinenza e dell'idoneità delle esperienze pregresse costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il giudice amministrativo può censurarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Il requisito di capacità tecnica e professionale deve risultare posseduto e comprovato alla data di presentazione dell'offerta; documenti o esperienze prodotti successivamente, estranei alla documentazione di gara, non possono integrare o sanare ex post la carenza del requisito.
  • Il principio del risultato non impone di aggiudicare la gara all'offerta migliore sotto il solo profilo tecnico o economico, ma richiede il perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed efficace esecuzione, anche mediante la selezione di un operatore dotato dell'esperienza specifica necessaria per prestazioni specialistiche e rilevanti per la sicurezza.
  • L'interpretazione della clausola sui contratti analoghi deve essere svolta in coerenza con l'oggetto complessivo dell'affidamento e con le prestazioni concretamente richieste; non costituisce introduzione di un requisito ulteriore l'applicazione della clausola secondo la sua funzione selettiva e il contesto tecnico dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

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