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Sentenza

Sentenza n. 6218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Pistoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR articolando tre motivi. In primo luogo, ha dedotto che l'interdittiva, al di là delle contestazioni penali, non individuasse concreti tentativi di condizionamento mafioso e fosse contraddittoria rispetto alla precedente iscrizione della società nella white list, disposta nonostante la presenza dei medesimi elementi fattuali. In secondo luogo, ha sostenuto che il TAR avesse trascurato documenti dimostrativi della sporadicità e della scarsa rilevanza economica dei rapporti commerciali con un'impresa di autotrasporto ritenuta contigua alla criminalità organizzata. In terzo luogo, ha invocato una sentenza assolutoria del Tribunale di Terni, relativa a fatti connessi, sostenendo che essa avrebbe escluso la fondatezza del quadro indiziario posto a base dell'interdittiva. L'appellante ha inoltre chiesto per tre volte il rinvio dell'udienza in attesa della definizione di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Firenze.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente le istanze di rinvio, rilevando che il giudizio amministrativo riguarda la legittimità di una misura preventiva e autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e che la pendenza del procedimento penale non integrava una delle eccezionali ragioni previste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito, ha ritenuto legittima l'interdittiva. Il decreto che disponeva il giudizio per reati rilevanti ai sensi della normativa antimafia, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, costituiva un elemento sintomatico espressamente valorizzabile dal Prefetto. L'informativa non si fondava solo sulle imputazioni penali, ma su un complesso quadro fattuale comprendente l'organizzazione di attività illecite di gestione e smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti, l'utilizzo di un'impresa di trasporto ritenuta stabilmente contigua alla criminalità organizzata, i rapporti di cointeressenza economica e operativa e i numerosi precedenti penali e di polizia riferibili a soggetti centrali dell'impresa e appartenenti al medesimo nucleo familiare. È stata esclusa la rilevanza decisiva della sporadicità o della modesta incidenza economica dei rapporti commerciali, poiché la valutazione prefettizia deve essere complessiva e non atomistica: rileva la capacità dei rapporti di evidenziare collegamenti, condizionamenti o forme di agevolazione, non la loro percentuale sul volume d'affari. La precedente iscrizione nella white list non impediva la successiva interdittiva, essendo l'iscrizione soggetta a monitoraggio e rivalutazione; il sopravvenuto decreto che disponeva il giudizio costituiva elemento nuovo e oggettivamente rilevante. La sentenza assolutoria del Tribunale di Terni non era idonea a superare il quadro indiziario, sia perché l'interdittiva non risultava fondata sugli accertamenti di quel procedimento, sia perché l'appellante non aveva indicato specifiche incompatibilità tra la pronuncia assolutoria e gli elementi valorizzati dalla Prefettura. Il giudice ha ribadito che l'interdittiva non richiede una condanna penale o la prova piena dell'infiltrazione, essendo sufficiente, secondo il criterio del più probabile che non, un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere ragionevole il rischio di infiltrazione o agevolazione mafiosa. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto per ragioni eccezionali; la pendenza di un procedimento penale, autonomo rispetto al giudizio preventivo sull'interdittiva antimafia, non giustifica di per sé un ulteriore differimento.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione consente al Prefetto di desumere il pericolo di infiltrazione mafiosa anche da elementi sintomatici quali i provvedimenti che dispongono il giudizio per determinati delitti, attribuendo rilevanza preventiva a vicende processuali non equivalenti a un accertamento definitivo di responsabilità.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Il rinvio a giudizio per delitti riconducibili alle fattispecie richiamate dalla norma costituisce, nell'ambito dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, un elemento sintomatico rilevante per la prognosi prefettizia.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa accresce la rilevanza preventiva del quadro processuale valorizzabile nell'interdittiva.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Il procedimento per attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, costituisce uno degli elementi considerati nel giudizio prognostico prefettizio.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; pertanto, può essere legittimamente adottata anche in assenza di una sentenza penale definitiva, sulla base di elementi sintomatici e di un quadro indiziario complessivo.
  • Nel giudizio sulla legittimità dell'interdittiva antimafia è sufficiente che elementi gravi, precisi e concordanti rendano, secondo il criterio del più probabile che non, ragionevole il rischio che l'impresa subisca condizionamenti mafiosi o agevoli gli interessi della criminalità organizzata.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa deve essere complessiva e non atomistica: la sporadicità o la modesta incidenza economica di un singolo rapporto commerciale non ne esclude la rilevanza quando quel rapporto, inserito nel contesto degli altri elementi istruttori, evidenzi collegamenti, cointeressenze o possibili forme di agevolazione della criminalità organizzata.
  • L'iscrizione nella white list non attribuisce all'impresa una posizione intangibile; essa è soggetta a monitoraggio e può essere rivalutata quando sopravvengano elementi nuovi e oggettivamente rilevanti, come un decreto che dispone il giudizio per reati espressamente considerati dalla legislazione antimafia.
  • Una sentenza assolutoria pronunciata in un diverso procedimento penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'interdittiva antimafia, quando la misura non sia fondata sugli accertamenti di quel procedimento e permanga un autonomo quadro indiziario idoneo a sostenere la prognosi prefettizia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela del terzo

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