L.R. FVG 24/2001
Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli-Venezia Giulia disciplina le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici, in raccordo con Province e Comuni con oltre 40.000 abitanti e con le associazioni di categoria e dei consumatori. Prevede convenzioni, tariffe massime e modalità di raccolta dati; le procedure già avviate prima dell’entrata in vigore vanno adeguate, salvi i controlli già effettuati. Alcune parti risultano dichiarate incostituzionali.
Controlli degli impianti termici
Controlli degli impianti termici
La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia disciplina l’organizzazione dei controlli e delle verifiche sugli impianti termici, con l’obiettivo di rendere omogenee sul territorio regionale le procedure di esercizio e manutenzione previste dalla legge statale n. 10/1991. L’intervento è costruito su un sistema di coordinamento tra Regione, enti locali e soggetti del settore.
Ambito e finalità
La Regione individua le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici richiamati dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La finalità dichiarata è garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli-Venezia Giulia nell’attuazione dei controlli sull’esercizio e sulla manutenzione degli impianti.
Coordinamento istituzionale e soggetti coinvolti
Presso l’Ufficio di piano, Servizio della programmazione energetica, è istituito un tavolo di coordinamento con le Province e con i Comuni con più di quarantamila abitanti. Al tavolo partecipano anche:
- le associazioni di categoria interessate;
- le associazioni di tutela dei consumatori presenti in Regione e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
Il tavolo è funzionale all’attuazione uniforme delle procedure di controllo.
Convenzioni con Province, Comuni e associazioni
Le Province e i Comuni con più di quarantamila abitanti possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni partecipanti al tavolo per definire le modalità operative necessarie al perseguimento delle finalità della legge. Le convenzioni costituiscono lo strumento principale per regolare l’esecuzione concreta dei controlli e il rapporto con gli operatori del settore.
Contenuto minimo delle convenzioni
Le convenzioni devono prevedere almeno:
- l’esercizio dei controlli da parte di figure abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- la pubblicità degli elenchi degli installatori e manutentori aderenti alle convenzioni;
- tariffe massime comprensive della manutenzione dell’impianto e del controllo sul rispetto delle norme sul rendimento di combustione;
- le modalità di trasmissione, senza oneri per i proprietari, dei dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o comunale degli impianti e dei relativi controlli.
Regime transitorio e verifiche già effettuate
Le procedure eventualmente già avviate dalle Province e dai Comuni con più di quarantamila abitanti prima dell’entrata in vigore della legge devono essere adeguate ai contenuti dell’articolo, mantenendo però ferma la validità delle verifiche già eseguite presso i singoli impianti. La disciplina quindi non travolge gli accertamenti già compiuti, ma impone l’allineamento delle procedure future.
Controlli a campione
Le convenzioni dovevano inoltre individuare tipologie ed entità dei controlli a campione effettuati da Province e Comuni con più di quarantamila abitanti, con possibilità di avvalersi anche di organismi esterni dotati di specifica competenza tecnica. La parte finale relativa a questo periodo risulta dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 344, e anche un ulteriore comma è stato dichiarato incostituzionale con la medesima sentenza.
Attualità della disciplina
La legge conserva rilievo come disciplina organizzativa regionale sui controlli degli impianti termici, ma nel testo fornito risultano presenti pronunce di incostituzionalità su alcune disposizioni. Non emerge, dal solo testo disponibile, una limitazione temporale espressa dell’intera legge; tuttavia il riferimento a procedure già avviate prima dell’entrata in vigore indica un regime di prima applicazione ormai esaurito.
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