L.R. FVG 25/2001
Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Friuli Venezia Giulia, prestazioni sanitarie integrative a favore di mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con eventuali ulteriori destinatari individuabili dalla Giunta. Prevede cure climatiche e termali, soggiorni terapeutici, assistenza ospedaliera dedicata e regole per protesi e ortopedia, con contributi giornalieri annualmente determinati. È in vigore dal 20 dicembre 2001.
Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio
Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio
La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, un sistema di assistenza sanitaria integrativa a favore di categorie di invalidi e mutilati già protette dall’ordinamento statale. La disciplina mira a garantire prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi, finanziate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce specifiche forme di assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio. Le Aziende per i servizi sanitari attuano tali finalità mediante livelli di assistenza specifici, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie preventive, ortopediche e protesiche.
Destinatari
Sono destinatari:
- i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra;
- i mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici previsti dalla normativa statale;
- gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra.
La Giunta regionale può individuare ulteriori destinatari, tenendo conto delle norme che riconoscono particolari prestazioni sanitarie e sociali ad aventi diritto specifici.
Prestazioni aggiuntive riconosciute
Le prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria consistono nelle cure climatiche e termali e nei soggiorni terapeutici. Tali prestazioni sono riconosciute solo per le attività per le quali esista evidenza scientifica di efficacia secondo i criteri della evidence based medicine, sulla base di direttive della Giunta regionale.
Se il beneficiario non è in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, può ottenere anche la presenza di un accompagnatore da lui indicato per tutto il periodo di fruizione della prestazione.
Cure climatiche e termali
Le cure climatiche e termali consistono in un periodo di cura di 21 giorni, considerato fattore terapeutico per prevenire la riacutizzazione o complicazione dell’infermità pensionata e delle eventuali patologie secondarie connesse. I titolari di assegno di superinvalidità sono ammessi alle cure climatiche anche in deroga a tali condizioni, per il solo titolo della minorazione.
Soggiorni terapeutici
I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziale e durano al massimo 21 giorni. Si svolgono in località marine, montane, lacustri o collinari e sono rivolti a soggetti che, per effetto delle patologie invalidanti, necessitano di consolidare i risultati di ricoveri recenti o di cure ambulatoriali prolungate, oppure di prevenire aggravamenti di infermità cronicizzate esposte a condizioni climatiche sfavorevoli nel luogo di abituale dimora.
Procedura di concessione delle prestazioni
Le prestazioni sono concesse in forma indiretta dall’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. Gli interessati presentano domanda su moduli predisposti, nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 15 marzo di ogni anno.
L’istruttoria prevede una visita medica, eventualmente anche specialistica o domiciliare, per verificare:
- l’utilità terapeutica della prestazione richiesta rispetto alle finalità previste;
- le condizioni per il riconoscimento dell’eventuale accompagnatore.
L’esito dell’istruttoria deve essere comunicato entro il 30 aprile.
Ricorsi
Contro l’esito negativo è ammesso ricorso in carta semplice alla Commissione provinciale ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le Aziende per i servizi sanitari possono inoltre stipulare intese o forme di collaborazione con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, per assicurare omogeneità applicativa.
Commissione provinciale ricorsi
La Commissione provinciale è istituita presso l’Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia ed è composta da:
- un dirigente medico di II livello, presidente, designato dall’Azienda sanitaria;
- un dirigente medico di I livello, esperto, designato dall’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
- un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali delle principali associazioni di categoria dei destinatari.
La Commissione è nominata dal Direttore generale dell’Azienda presso cui opera, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Decide a maggioranza e comunica l’esito agli interessati entro 30 giorni dal ricorso.
Misura dei contributi e modalità di erogazione
Le prestazioni relative a cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono concesse come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato ai giorni di effettiva presenza nella località di cura o soggiorno.
Il contributo è fissato annualmente dalla Giunta regionale e non può essere inferiore a lire 75.000 al giorno. È raddoppiato quando ricorrono le condizioni per l’accompagnatore.
L’erogazione avviene solo dopo la conclusione del periodo autorizzato e entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, individuata dalla Giunta regionale con la deliberazione annuale.
Assistenza ospedaliera
In caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio sanitario regionale, ai soggetti titolari di assegno di superinvalidità deve essere garantita una degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. È inoltre assicurata la presenza continuativa di una persona di fiducia, con onere a carico del paziente, per l’assistenza extrasanitaria necessaria in relazione alla grave infermità.
Assistenza protesica e ortopedica
Per l’assistenza protesica e ortopedica nel territorio regionale si applica il Nomenclatore tariffario del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332.
Le Aziende per i servizi sanitari possono fornire dispositivi non compresi nel Nomenclatore nei casi di gravi invalidità, previa autorizzazione della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
In deroga al periodo minimo di rinnovo previsto dal Nomenclatore, gli interessati possono chiedere il rinnovo della protesi ogni volta che lo ritengano necessario; la protesi da sostituire deve essere controllata dall’Azienda per i servizi sanitari, che verifica l’usura e, se del caso, autorizza la sostituzione.
Per le protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi ad altre ditte fornitrici. Se è necessario recarsi presso tali ditte e la distanza dal domicilio supera 50 chilometri, spettano il rimborso del trasporto con mezzi pubblici e il soggiorno nella misura giornaliera prevista per i contributi, per un massimo di 3 giorni.
Coordinamento applicativo
La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e con le associazioni rappresentative dei destinatari, assicura l’uniforme applicazione della legge mediante direttive e informazioni alle istituzioni che erogano le prestazioni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico dell’unità previsionale di base indicata dalla norma finanziaria del bilancio regionale 2001-2003, con riferimento al capitolo richiamato e alle corrispondenti voci per gli esercizi successivi.
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