L.R. FVG 27/2001
Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina la bandiera del Friuli-Venezia Giulia, l’obbligo di esposizione insieme alle bandiere italiana ed europea presso organi ed enti pubblici regionali e locali, le modalità di collocazione e la fornitura iniziale gratuita dei vessilli. Contiene anche una norma finanziaria per il solo anno 2001 e abroga una precedente disposizione regionale.
Adozione e uso della bandiera del Friuli-Venezia Giulia
Adozione e uso della bandiera del Friuli-Venezia Giulia
La legge, applicabile nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, introduce la disciplina della bandiera regionale e coordina la sua esposizione con quella della bandiera della Repubblica italiana e dell’Unione europea. Definisce inoltre alcuni casi particolari di esposizione e prevede una fornitura iniziale gratuita agli enti interessati.
Bandiera regionale: caratteristiche e riconoscimento
La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è descritta come un drappo rettangolare con lo stemma regionale al centro su fondo azzurro. Lo stemma deve avere dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera, mentre la bandiera deve avere un rapporto altezza/lunghezza di due terzi. I colori richiamano quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 1967.
Obblighi di esposizione presso organi ed enti pubblici
Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che espongono la bandiera italiana e quella europea, in base alla normativa statale richiamata dalla legge, sono tenuti a esporre anche la bandiera regionale. L’obbligo è esteso alle sedi della Giunta regionale, agli uffici distaccati della Regione, ai Consorzi e alle Unioni di enti locali, alle Comunità montane e agli altri organismi pubblici indicati dalla norma.
Modalità di esposizione
Le bandiere italiana, europea e regionale devono essere esposte all’esterno delle sedi per il tempo in cui gli enti esercitano le rispettive funzioni istituzionali. Devono inoltre essere esposte in modo permanente all’interno, con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e a favorirne la visibilità da parte di chiunque acceda ai locali per ragioni istituzionali o di servizio.
Ordine di precedenza e posizionamento
Quando le bandiere sono esposte congiuntamente, la bandiera della Repubblica italiana occupa la posizione centrale; alla sua destra va collocata la bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.
Bandiere delle comunità linguistiche
Nei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, come individuati dalle leggi statali richiamate, sugli edifici pubblici deve essere esposta anche la bandiera della comunità di riferimento, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale.
Regolamenti attuativi locali
Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere, nei limiti delle rispettive competenze.
Fornitura iniziale delle bandiere
In sede di prima applicazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti e organismi pubblici destinatari della legge una bandiera regionale per l’esposizione esterna e una per la collocazione interna. L’attuazione è demandata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.
Disposizioni finanziarie e abrogazione
Per la fornitura iniziale è autorizzata una spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001, con copertura mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale. È inoltre abrogato l’articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
Stato di attualità
La disciplina generale sull’adozione e sull’esposizione delle bandiere resta rilevante come norma di carattere istituzionale; tuttavia la previsione finanziaria è limitata al solo anno 2001 e la fornitura gratuita iniziale aveva natura una tantum, quindi oggi non ha più applicazione operativa.
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