L.R. FVG 30/2001
Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Friuli-Venezia Giulia, la manutenzione dei fiumi e canali per garantire navigazione interna e ricambio delle acque, nonché la realizzazione di barene conterminate e impianti per stoccaggio/smaltimento dei fanghi di dragaggio. Prevede soggetti attuatori, localizzazione dei siti, procedure accelerate e ordinanze urgenti se i termini non producono risultati.
Interventi di dragaggio dei fiumi e canali e gestione dei fanghi nella laguna friulana
Interventi di dragaggio e gestione dei fanghi nella laguna friulana
La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia disciplina gli interventi di manutenzione dei fiumi e dei canali e la gestione dei fanghi derivanti dal dragaggio, con particolare attenzione al comprensorio lagunare. L’obiettivo è assicurare la navigazione interna, il ricambio delle acque e una rapida attuazione degli interventi mediante procedure semplificate.
Finalità e ambito degli interventi
La Regione prevede una manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali attraverso un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell’avvio della stagione turistica. La disciplina è funzionale sia alla navigabilità sia al mantenimento degli equilibri idraulici e naturali degli ambienti interessati.
Soggetti attuatori
Gli interventi possono essere realizzati:
- direttamente dall’Amministrazione regionale;
- tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari;
- tramite i consorzi di tali Comuni;
- tramite aziende speciali di enti pubblici;
- tramite consorzi industriali;
- tramite consorzi tra imprenditori turistici privati.
Localizzazione e destino dei fanghi di dragaggio
I siti per la collocazione dei fanghi sono individuati dai soggetti attuatori secondo criteri di efficienza ed economicità. Le aree devono essere idonee e collocate, in linea generale, in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare. La scelta deve tener conto:
- della possibilità di realizzare barene conterminate;
- dei criteri tecnici indicati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- della necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati;
- del recupero di aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.
Nozione di barene conterminate
Le barene conterminate sono definite come barene, cioè tratti di terra emergenti dalle acque lagunari anche in fase di acqua alta, di quota poco superiore al medio pelo marino, organizzate artificialmente in modo da impedire che, in condizioni meteomarine normali, i materiali di scavo depositati vengano nuovamente trascinati in laguna.
Procedure accelerate e adempimenti tecnici
Per favorire la realizzazione e la gestione corretta degli impianti di smaltimento, il Direttore regionale dell’ambiente deve emanare, entro 30 giorni dall’approvazione della legge, le norme tecniche limitatamente allo stoccaggio e smaltimento dei fanghi di dragaggio. Tali norme devono tenere conto delle indicazioni tecniche richiamate dalla legge.
Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, la Regione deve provvedere entro 180 giorni dall’approvazione della legge alla realizzazione di uno o più impianti di stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio delle vie d’acqua navigabili fluviali e lagunari, secondo i criteri tecnici indicati.
I progetti per la realizzazione delle barene conterminate sono approvati con procedura speciale di conferenza dei servizi tra tutte le Direzioni regionali competenti e gli enti locali interessati.
Acquisizione delle aree
Per agevolare l’individuazione e l’acquisizione delle aree più idonee, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l’acquisto di terreni o altri beni finalizzati a permute o compensazioni.
Intervento sostitutivo urgente
Se decorrono i termini di 30 e 180 giorni senza risultati a breve termine, il Presidente della Regione può adottare un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per assicurare la navigabilità almeno delle vie d’acqua principali per esigenze di pubblica sicurezza e per prevenire rischi alla salute derivanti da possibili incidenti alla navigazione.
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