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Legge

L.R. FVG 29/2001

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 29/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, il referendum confermativo previsto dallo Statuto speciale sulle leggi approvate a maggioranza assoluta o dei due terzi. Regola pubblicazione del testo, raccolta e deposito delle richieste, verifica di legittimità, indizione, votazione e proclamazione dell’esito. Si applica alle leggi sottoposte a referendum entro tre mesi dalla pubblicazione iniziale.

Referendum confermativo sulle leggi statutarie del Friuli Venezia Giulia

Referendum confermativo sulle leggi statutarie del Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia il procedimento di referendum confermativo previsto dallo Statuto speciale per le leggi approvate ai sensi dell’articolo 12, secondo comma. Regola in modo organico pubblicazione del testo approvato, richiesta del referendum, verifiche, svolgimento della consultazione ed effetti dell’esito.

Ambito di applicazione e disciplina generale

Il provvedimento riguarda esclusivamente le leggi regionali approvate in base allo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia con maggioranza assoluta oppure con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Il referendum ha finalità confermativa della legge già approvata dal Consiglio, prima della sua promulgazione definitiva.

Pubblicazione della legge approvata e avviso per la richiesta di referendum

Dopo l’approvazione consiliare, il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l’esito della votazione, specificando se la legge sia stata approvata a maggioranza assoluta o con i due terzi. Il Presidente della Regione pubblica quindi il testo nel Bollettino Ufficiale senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione, con apposita intestazione.

La pubblicazione deve contenere l’avvertimento relativo alla possibilità di richiedere il referendum entro tre mesi:

  • se la legge è approvata a maggioranza assoluta, possono chiederlo un cinquantesimo degli elettori della Regione oppure un quinto dei consiglieri regionali;
  • se la legge è approvata con i due terzi, possono chiederlo un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale.

Nello stesso numero del Bollettino è pubblicata anche la comunicazione dell’Assessore regionale competente sul numero di elettori necessario per la richiesta, calcolato sui dati delle liste elettorali aggiornate con l’ultima revisione dinamica semestrale.

Presentazione della richiesta di referendum

La richiesta deve indicare con precisione la legge regionale da sottoporre a voto popolare e riportare la data di approvazione finale del Consiglio, nonché la data e il numero del Bollettino Ufficiale in cui la legge è stata pubblicata. La domanda deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione.

Iniziativa dei consiglieri regionali

Se la richiesta proviene da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, le firme dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, che attesta anche la qualità di consiglieri in carica. Non sono richiesti altri documenti. La richiesta deve inoltre contenere la designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato del deposito.

Iniziativa popolare: raccolta firme e deposito

Per l’iniziativa popolare occorre un gruppo di almeno dieci promotori, che devono presentarsi alla Segreteria generale del Consiglio muniti dei certificati elettorali. La Segreteria redige verbale dell’iniziativa e rilascia copia ai promotori, i quali indicano anche i delegati incaricati degli adempimenti successivi.

La raccolta delle firme è soggetta a regole formali precise:

  • la notizia dell’iniziativa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale entro cinque giorni;
  • i fogli per le firme devono avere formato conforme alla carta bollata e riportare in apertura di ogni facciata la dichiarazione di richiesta del referendum con le indicazioni essenziali sulla legge;
  • i fogli possono essere presentati alla Segreteria generale del Consiglio, alle segreterie comunali della Regione o alle cancellerie degli uffici giudiziari con sede nella Regione, che li bollano, datano e firmano, restituendoli il giorno successivo;
  • ogni sottoscrittore deve indicare per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione elettorale;
  • le firme devono essere autenticate da soggetti abilitati ai sensi della legge n. 53 del 1990 e dai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia;
  • vanno allegati certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali, rilasciati dai sindaci entro 48 ore dalla richiesta.

Il deposito presso la Segreteria generale dei fogli firmati e dei certificati, effettuato entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, vale come formale richiesta di referendum.

Verifica di legittimità della richiesta

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta. Entro trenta giorni dal deposito verifica la conformità alla disciplina statutaria e ai requisiti di legge, contestando eventuali irregolarità ai presentatori.

I presentatori possono:

  • depositare osservazioni entro cinque giorni, per ottenere l’ammissione della richiesta;
  • dichiarare entro lo stesso termine la volontà di sanare le irregolarità, provvedendovi entro venti giorni dalla decisione;
  • ottenere poi una pronuncia definitiva entro le successive 48 ore.

La decisione è immediatamente comunicata al Presidente della Regione e al delegato dei consiglieri oppure ai promotori delegati.

Promulgazione della legge se non vi è richiesta o se la richiesta è dichiarata illegittima

Se entro tre mesi dalla pubblicazione non viene presentata alcuna richiesta, il Presidente della Regione promulga la legge con la formula prevista dalla legge stessa.

Se invece la richiesta viene dichiarata illegittima dall’Ufficio di Presidenza, e purché sia già decorso il termine dei tre mesi dalla pubblicazione, la legge è ugualmente promulgata con formula che dà atto dell’avvenuta dichiarazione di illegittimità.

Indizione del referendum e calendario della votazione

Quando la richiesta è ammissibile, il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza. La votazione si svolge in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo al decreto.

Se siano già state pubblicate altre leggi regionali sottoponibili a referendum ai sensi dello Statuto, il Presidente può rinviare l’indizione fino a tre mesi oltre il termine ordinario, per far coincidere più referendum nella stessa data con un’unica convocazione degli elettori.

Quesito referendario e modalità di voto

Il quesito è formulato in modo standardizzato e richiama la legge regionale approvata dal Consiglio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, chiedendo agli elettori se approvino il relativo testo.

La votazione si svolge a suffragio universale, diretto, libero e segreto. Per quanto non disciplinato specificamente, si applicano le regole ordinarie su elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali, ripartizione in sezioni e luoghi di riunione.

Uffici di sezione, scrutinio e rappresentanza dei soggetti interessati

L’Ufficio di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario; negli uffici ricompresi in circoscrizioni con ospedali o case di cura con meno di 100 posti letto gli scrutatori salgono a quattro.

Le operazioni di voto si tengono di domenica dalle 7 alle 22. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione, prosegue senza interruzione e deve concludersi entro le 14 del giorno seguente.

Possono assistere alle operazioni di voto e scrutinio, nonché a quelle degli uffici circoscrizionali e dell’Ufficio centrale, i rappresentanti dei partiti rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori, se richiesto. Le designazioni avvengono con mandato autenticato da notaio.

Schede e spoglio

Le schede devono conformarsi ai modelli allegati alla legge e riportare il quesito. Sono fornite dal servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali. L’elettore vota apponendo un segno sulla risposta prescelta o nel rettangolo che la contiene.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, l’elettore riceve schede di colore diverso e gli scrutini seguono l’ordine di priorità delle richieste stabilito nel decreto di indizione.

Ufficio circoscrizionale per il referendum

Presso ciascun Tribunale è costituito un Ufficio circoscrizionale composto da tre magistrati, con presidente il più anziano, nominati entro dieci giorni dal decreto di indizione; sono previsti anche magistrati supplenti. Un cancelliere del Tribunale svolge le funzioni di segretario.

L’Ufficio circoscrizionale, sulla base dei verbali dei seggi, determina il numero degli elettori votanti e i risultati, riesaminando i voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Redige verbale in due esemplari: uno resta presso la cancelleria del Tribunale, l’altro è trasmesso all’Ufficio centrale con gli allegati. I promotori o loro rappresentanti possono consultare e copiare il verbale depositato.

Ufficio centrale per il referendum e proclamazione dei risultati

Presso la Corte d’Appello di Trieste è costituito l’Ufficio centrale, formato da una sezione della Corte designata dal Presidente entro venti giorni dal decreto di indizione. Esso, in pubblica adunanza e non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, accerta il numero complessivo degli aventi diritto al voto e dei votanti, somma i voti validamente espressi e determina quanti siano favorevoli e contrari.

L’Ufficio centrale decide anche su proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio. Redige verbale in tre esemplari, uno dei quali resta presso la cancelleria della Corte d’Appello, mentre gli altri sono trasmessi alla struttura regionale competente e al Presidente del Consiglio regionale.

La proclamazione del risultato avviene con attestazione formale dell’esito:

  • il referendum è favorevole se i voti validi favorevoli sono in numero superiore ai contrari;
  • in caso contrario, l’esito è sfavorevole.

Effetti dell’esito del referendum

Se il referendum ha esito favorevole, il Presidente della Regione promulga la legge con la formula prevista, dando atto dell’approvazione del Consiglio e del risultato favorevole della consultazione.

Se invece l’esito è sfavorevole, il Presidente della Regione pubblica il risultato nel Bollettino Ufficiale. La legge non viene promulgata come legge regionale confermata.

Spese e copertura finanziaria

Le spese del referendum sono a carico della Regione, anche se anticipate da altre amministrazioni pubbliche. I Comuni sono rimborsati per gli oneri del trattamento economico dei componenti dei seggi sulla base di rendiconto documentato da presentare entro tre mesi dalla votazione.

Per le altre spese anticipate dai Comuni è prevista un’assegnazione forfetaria posticipata pari a lire 6.000.000 per Comune e a lire 3.500 per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.

La legge contiene inoltre una specifica previsione di bilancio per l’anno 2001 e per il triennio 2001-2003, con istituzione di un capitolo di spesa dedicato ai rimborsi ai Comuni per gli oneri del referendum.

Uffici competenti e rinvio normativo

Gli adempimenti non attribuiti agli uffici del Consiglio regionale sono svolti dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale.

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le norme statali richiamate in materia elettorale e referendaria, in quanto compatibili.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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