L.R. FVG 28/2001
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Friuli Venezia Giulia, l’adeguamento delle derivazioni d’acqua esistenti al deflusso minimo vitale, senza indennizzi ma con possibile riduzione del canone. Prevede il censimento delle utilizzazioni, la revisione delle concessioni e l’obbligo di misuratori delle portate e dei volumi. In via transitoria il DMV è fissato in 4 l/s per km² di bacino sotteso, in attesa delle determinazioni dell’Autorità di bacino.
Deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e misurazione delle portate
Deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia attua la disciplina statale sul deflusso minimo vitale, incidendo sulle derivazioni d’acqua già in essere e sugli obblighi dei derivatori di acqua pubblica. La finalità è garantire nei corsi d’acqua sottesi un rilascio sufficiente a preservare gli ecosistemi e gli equilibri idrici del territorio regionale.
Adeguamento delle derivazioni esistenti e ruolo dell’autorità concedente
Tutte le derivazioni d’acqua comunque in atto alla data del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sono regolate dall’autorità concedente mediante la previsione di rilasci idonei a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e a non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. L’intervento dell’autorità concedente può comportare la revisione delle concessioni già rilasciate, anche con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.
La disciplina esclude la corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; resta salva soltanto la riduzione del canone di concessione.
Censimento delle utilizzazioni e revisione delle concessioni
Per conseguire gli obiettivi di tutela idrica, le autorità concedenti devono procedere al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e, più in generale, di tutti i corpi idrici del territorio regionale. Sulla base di tale ricognizione, viene disposta la revisione delle concessioni in essere per assicurare il rilascio minimo richiesto, potendo essere imposte anche condizioni integrative o limiti di durata e di quantità.
Misurazione delle portate e dei volumi derivati
A seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 152/1999, la Regione applica autonomamente la disciplina del relativo articolo 22, imponendo ai derivatori di acqua pubblica l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati. Gli strumenti devono essere collocati presso i punti di prelievo e, se esistente, anche presso i punti di restituzione.
Regime transitorio sul valore del deflusso minimo vitale
In attesa delle determinazioni dell’Autorità di bacino competente, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso. Si tratta di una misura transitoria, destinata a valere fino all’adozione delle determinazioni dell’autorità di bacino richiamata dalla legge.
Tutela degli ecosistemi acquatici
In ogni caso deve essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Tale principio orienta l’applicazione delle misure di rilascio e delle prescrizioni sulle derivazioni.
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