L.R. FVG 26/2001
Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Friuli Venezia Giulia l’attuazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006: fondo speciale presso Friulia, convenzioni, procedure di bando, concessione e controllo, anticipazioni dei contributi e proroga di alcuni contratti. Contiene inoltre norme sui programmi comunitari, sui lavori pubblici cofinanziati e aggiorna la legge regionale sugli aiuti di Stato. Molte previsioni hanno natura transitoria e sono legate al periodo 2000-2006 o a esercizi finanziari conclusi.
Attuazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e degli altri programmi comunitari; modifiche sulla disciplina regionale degli aiuti di Stato
Attuazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dei programmi comunitari nel Friuli Venezia Giulia
La legge detta la disciplina regionale necessaria per gestire il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e, più in generale, i programmi comunitari cofinanziati nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Accanto alle regole operative e finanziarie, interviene su procedure amministrative, controlli, pubblicità degli atti e adempimenti in materia di aiuti di Stato.
Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006 e gestione finanziaria
Per finanziare gli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso Friulia SpA un fondo speciale con contabilità separata, gestito come gestione fuori bilancio. Al fondo affluiscono:
- risorse UE assegnate sul FESR;
- risorse statali;
- risorse regionali di cofinanziamento;
- eventuali somme da rientri, economie, rimborsi o ulteriori integrazioni regionali.
Il trasferimento delle risorse a Friulia è disposto dal direttore del Servizio della promozione industriale. L’erogazione può avvenire anche in anticipazione delle quote comunitarie e statali, in base alle esigenze delle strutture attuatrici e nei limiti del piano finanziario annuale. La Giunta regionale vigila sulla gestione del fondo tramite la Direzione regionale dell’industria. Alla cessazione del fondo, disposta con decreto del Presidente della Regione, segue la liquidazione; le attività residue confluiscono al bilancio regionale. Gli interessi maturati restano alla disponibilità del bilancio regionale.
Convenzione con Friulia SpA
La Regione è autorizzata a stipulare con Friulia SpA una convenzione che regoli il mandato di gestione del fondo e ne disciplini funzionamento, utilizzo e controlli. La convenzione deve definire in particolare:
- modalità e termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari;
- modalità di rilevazione contabile per rendicontazione e controllo;
- gestione dei dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- eventuali ulteriori azioni del DOCUP affidate alla società;
- compenso per la gestione del fondo e tempi di pagamento.
Modalità di attuazione del DOCUP e selezione delle iniziative
L’Amministrazione regionale attua il DOCUP secondo il documento approvato e il complemento di programmazione, inclusi gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale:
- approva i bandi e gli inviti;
- fissa termini e modalità per le domande;
- approva le iniziative ammesse al finanziamento sulla base dell’istruttoria delle strutture competenti.
Le deliberazioni giuntali determinano l’impegno finanziario comunitario sul fondo speciale. I direttori regionali e di servizio autonomo concedono i finanziamenti e autorizzano i relativi pagamenti a Friulia per le iniziative del DOCUP.
Per la valutazione dei progetti, la Giunta può individuare settori nei quali ricorrere a consulenti esterni, enti pubblici specializzati, università, istituti di ricerca o comitati interni. Gli esperti devono essere scelti previa verifica delle competenze e non possono aver svolto, dopo l’approvazione del DOCUP, consulenze per la predisposizione di progetti attuativi dello stesso.
Rapporti con le banche per i contributi sui mutui
Per le azioni del DOCUP che prevedono contributi alle imprese sui mutui per investimenti, la Regione può stipulare convenzioni con banche singole o associate, purché dotate dei requisiti tecnico-organizzativi fissati dalla Giunta. Alle banche convenzionate sono affidati:
- la verifica della completezza e pertinenza della documentazione di spesa;
- l’obliterazione della documentazione, salvo diversa previsione;
- l’accertamento della realizzazione delle iniziative, ferma restando la vigilanza regionale.
Proroga dei contratti a tempo determinato per l’attuazione dei programmi
I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per l’attuazione dei programmi dell’obiettivo 2 sono prorogati, alla loro scadenza, per un ulteriore biennio, così da garantire continuità amministrativa nella chiusura e rendicontazione del DOCUP 1997-1999 e nell’avvio della programmazione 2000-2006, anche in coordinamento con l’obiettivo 3.
La spesa è finanziata con le risorse destinate all’assistenza tecnica del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. È inoltre disposto l’adeguamento della disciplina regionale collegata.
Spese, compensi e copertura finanziaria
La legge autorizza spese pluriennali per il compenso dovuto a Friulia per la gestione del fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006, con stanziamenti annuali dal 2002 al 2009. Prevede inoltre risorse per la gestione del precedente fondo speciale Obiettivo 2 1994-1996, sia per il compenso alla società sia per le spese connesse alla sua operatività.
Le coperture sono assicurate mediante storni di stanziamento e mediante gli stanziamenti dei bilanci successivi, secondo le indicazioni puntuali della legge.
Semplificazione per lavori pubblici cofinanziati da fondi comunitari
Per i lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale cofinanziati dall’Unione europea, la legge richiama e coordina le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento previste dalla normativa regionale sui procedimenti complessi. I termini per l’esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria sono fissati nel decreto di concessione, nel rispetto delle scadenze comunitarie.
Le minori spese derivanti dai ribassi d’asta e le eventuali economie contributive tornano disponibili sulla relativa azione o misura, per finanziare ulteriori interventi nello stesso ambito o programma. Per tali lavori non si applica una specifica disposizione della legge regionale 46/1986.
Modifiche alle procedure regionali per l’attuazione dei programmi comunitari
La legge interviene sulla disciplina regionale dei programmi comunitari prevedendo che la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’approvazione UE del programma o progetto e della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dall’approvazione del complemento di programmazione, dia attuazione al programma definendo, se necessario, modalità operative e criteri di selezione.
La Giunta deve riferire annualmente alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati. Viene anche modificato il rinvio normativo contenuto nella legge regionale 7/1999.
Certificazione dei rendiconti e controlli sulle iniziative finanziate
La disciplina sulla certificazione dei rendiconti si applica anche alle azioni che non prevedono esami o prove finali; in tal caso i termini per la presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall’avviso di riferimento. La procedura di controllo può essere estesa anche a iniziative finanziate da norme statali o regionali, ma solo con apposito regolamento che disciplini termini, modalità di certificazione e parametri di spesa.
Pubblicità e accesso agli atti
DOCUP, complementi di programmazione, bandi, avvisi e atti di approvazione delle graduatorie devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’Amministrazione regionale è inoltre tenuta a dare adeguata pubblicità agli interventi comunitari, con particolare attenzione a bandi e avvisi, anche tramite mezzi multimediali; i relativi costi gravano sulle misure di assistenza tecnica, se previste.
Per i procedimenti relativi agli interventi cofinanziati si applica la legge regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, salvo diversa disciplina dei regolamenti comunitari e delle decisioni di approvazione dei programmi.
Regole di erogazione dei contributi FESR, FEAOG e SFOP
Per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati da FESR, FEAOG sezione orientamento e SFOP, i contributi possono essere erogati in anticipo fino al 70% dell’importo concesso, entro le disponibilità annuali dei piani finanziari. Ciò vale anche per gli interventi consistenti in agevolazioni sui mutui, purché il beneficiario privato presti garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e sia accertato l’effettivo avvio dell’iniziativa.
Il saldo o gli ulteriori importi sono erogati dopo la realizzazione dell’iniziativa, previa documentazione di spesa e controlli secondo i regolamenti comunitari. Sono esentati dalla garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico individuati dalla legge regionale 13/1998.
Controllo comunitario sull’attendibilità delle domande di pagamento
Per le attività di controllo previste dal regolamento CE n. 438/2001, la struttura regionale istituita dalla Giunta per tali funzioni può essere collocata anche fuori dal capoluogo regionale.
Adeguamento della disciplina sugli aiuti di Stato
La legge aggiorna la legge regionale 9/1998 per allinearla agli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato. Il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto individuale o dei regimi di aiuto, nonché delle altre comunicazioni richieste dalla normativa comunitaria. I progetti di legge istitutivi o modificativi di aiuti di Stato sono notificati subito dopo l’approvazione della competente Commissione consiliare.
Gli adempimenti sono svolti tramite la Direzione regionale dell’agricoltura per gli aiuti nei settori agricolo e forestale, e tramite la Direzione regionale degli affari europei per gli altri settori. Le nuove regole si applicano anche agli atti legislativi richiamati dalla legge.
Disposizioni finali e ambito temporale
Molte disposizioni sono strettamente collegate al periodo di programmazione 2000-2006 o a esercizi finanziari specifici, come le spese e le proroghe dei contratti. La disciplina conserva rilievo operativo soprattutto per la gestione, rendicontazione e chiusura dei programmi comunitari interessati; per la parte riferita a fondi e annualità ormai conclusi, l’utilità pratica risulta oggi sostanzialmente esaurita.
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