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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15016/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 1° dicembre 2004 relativo a un terreno sito in Fano, nel quale più fratelli avevano regolato lo sfruttamento estrattivo di inerti e i rapporti con un'impresa incaricata dello scavo e della vendita. La ricorrente sosteneva che l'accordo avesse natura fiduciaria e che comprendesse non solo i profili obbligatori ed economici legati allo sfruttamento, ma anche l'obbligo di ritrasferire il terreno, o comunque la quota di spettanza, a favore di tutti i fratelli partecipanti all'operazione. In appello la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. era stata ritenuta inammissibile, e la Corte territoriale aveva confermato che il mandato fiduciario si limitava ai soli vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento, escludendo il trasferimento della proprietà. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d'appello interpretato in modo incompleto il contratto, senza valorizzare le premesse, le clausole richiamate e il comportamento complessivo delle parti; 2) violazione degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. per non avere la Corte interpretato il contratto secondo buona fede, secondo conservazione e secondo il criterio dell'equo contemperamento degli interessi, anche alla luce della garanzia finanziaria prestata dalla ricorrente e dell'asserita sproporzione dell'esito interpretativo; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. assumendo che fosse stata proposta per la prima volta in appello, mentre secondo la ricorrente essa era già stata introdotta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non indicavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata, si limitavano a proporre una diversa lettura del contratto e sollecitavano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, poiché esso cadeva su una statuizione di inammissibilità che era stata pronunciata dalla Corte d'appello solo su una domanda comunque dichiarata assorbita, e comunque l'inammissibilità dei primi due motivi faceva venir meno l'interesse della ricorrente a coltivare la censura relativa alla domanda ex art. 2932 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le censure sui criteri di interpretazione del contratto devono indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito in cassazione proporre soltanto una diversa interpretazione del testo negoziale.

  • artt. 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c.

    I criteri di buona fede, conservazione del contratto, interpretazione secondo natura e oggetto del rapporto ed equo contemperamento degli interessi non possono essere invocati in modo astratto: occorre dimostrare lo specifico errore interpretativo del giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    È inammissibile la domanda nuova in appello; tuttavia, se la censura sulla sua inammissibilità resta priva di interesse per effetto della definizione delle questioni principali, il motivo non può essere accolto.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del contratto può essere scrutinata solo se la relativa censura è ammissibile e utile alla decisione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione della motivazione criticata; la sua omissione determina un 'non motivo' e quindi l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro l'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente individua puntualmente la motivazione impugnata e spiega in che modo il giudice di merito abbia violato i canoni ermeneutici; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del negozio.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del contenuto negoziale o delle risultanze istruttorie: il ricorrente deve denunciare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, non chiedere un riesame del merito.
  • Quando il giudice di merito adotta una interpretazione del contratto tra più astrattamente possibili, la parte soccombente non può dolersi in cassazione del fatto che sia stata preferita un'opzione diversa dalla propria, purché la soluzione prescelta non sia implausibile o contraria ai criteri legali.
  • Un motivo di ricorso privo dell'indicazione della specifica motivazione criticata è inidoneo a raggiungere lo scopo e si traduce in un motivo inammissibile.
  • La censura su una domanda dichiarata inammissibile o assorbita è improcedibile o inammissibile quando, per la definizione sfavorevole delle questioni principali, viene meno l'interesse concreto e attuale alla sua decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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