Cassazione Penale, Sentenza n. 37066/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: (1) violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; il ricorrente sostiene di essere stato un mero corriere, assente al momento del carico e ignaro del luogo di occultamento e dell'entità della sostanza, quindi non imputabile dell'aggravante per ingente quantità; (2) violazione dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione relativo alla confisca: si deduce l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità tra la somma di €7.740 trovata in suo possesso e l'operazione illecita.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sull'art. 80, comma 2, la Corte ha confermato che l'aggravante per ingente quantità può essere riconosciuta sia in presenza di consapevolezza (dolosa) sia quando l'agente abbia colposamente ignorato la circostanza (colposa), ai sensi dell'art. 59 c.p.; ha ritenuto provata la conoscenza, desumendola dagli ingenti compensi proposti/pattuiti (euro 20.000 per il trasporto, euro 10.000 per il fermo del veicolo e 100.000 euro in contanti a garanzia) e dall'accurata organizzazione dell'operazione. Quanto alla confisca della somma di €7.740, la Corte ha motivato adeguatamente la decisione, rilevando l'assenza di riscontri alle spiegazioni difensive sul mittente/destinatario e sul pagamento e traendo dalla contemporaneità e dal ruolo dell'imputato il nesso di pertinenzialità (la somma ricondotta a parte del compenso anticipato). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
L'aggravante per "ingente quantità" può essere riconosciuta se la colpevolezza dell'agente rispetto a tale circostanza è provata: sia per consapevolezza (dolo), sia per ignoranza o errata valutazione dovuta a colpa (colpa), desumibile mediante prove indiziarie.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che punisce il traffico/trasporto di sostanze stupefacenti; applicata insieme all'art. 80 per la quantificazione dell'aggravante contestata.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 7-bis
Riguarda la confisca di somme e beni connessi all'attività illecita; il giudice deve motivare sulle ragioni della confisca o sul rigetto delle giustificazioni fornite, ma può desumere il nesso di pertinenzialità dalla contestualità e dalle circostanze probatorie.
Codice penale, art. 59, secondo comma
Stabilisce i criteri di imputabilità della circostanza aggravante: è sufficiente la prova che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento di Cassazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 18049/2022; Sez. 3, n. 21968/2016; Sez. 4, n. 69/2019; Sez. 2, n. 3247/2013)
Precedenti utilizzati per confermare che la conoscenza dell'entità della droga può essere inferita da elementi quali ingenti compensi, cautele adottate nell'esecuzione e organizzazione dell'operazione, e che il giudice deve motivare adeguatamente la confisca o il rigetto delle giustificazioni.
Massime di principio
- La qualificazione come "mero corriere" non esclude automaticamente la responsabilità per aggravanti legate alla quantità: i giudici possono inferire la conoscenza dell'ingente quantità da elementi fattuali (compensi elevati, garanzie in contanti, complessità e cautele dell'operazione).
- L'aggravante per "ingente quantità" può essere affermata anche se l'imputato sostiene di non aver avuto consapevolezza, quando la prova dimostri che l'ignoranza è solo colposa; non occorre provare la consapevolezza piena se sussistono elementi indiziari idonei a dimostrare colpa rilevante.
- Per la confisca di denaro o beni, il giudice deve esplicitare le ragioni della decisione e valutare le giustificazioni difensive; tuttavia la contemporaneità del possesso della somma, la funzione svolta dall'imputato e le circostanze dell'operazione possono legittimare il nesso di pertinenzialità anche in mancanza di un documento che colleghi direttamente il denaro all'illecito.
- La difesa deve fornire elementi concreti e credibili per contrastare le inferenze probatorie: asserzioni generiche di essere "mero corriere" o spiegazioni non corroborate difficilmente sono idonee a escludere aggravanti o la confisca.
- In sede di impugnazione in Cassazione la ratio e la logica del giudizio di merito non possono essere rimesse in discussione se la motivazione è congrua, coerente e non contraddittoria rispetto agli elementi di fatto emersi nel processo.
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