Cassazione Penale, Ordinanza n. 07224/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto da uno dei capi di imputazione e lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza, rideterminando la pena in anni 1 di arresto e euro 3.000 di ammenda. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, contestando in particolare la validità del metodo enzimatico utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e perché non confrontati specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la critica al metodo di accertamento del tasso alcolemico, richiamando un orientamento consolidato secondo cui il codice della strada e il relativo regolamento non impongono una specifica tecnica di analisi del sangue, purché il metodo scelto sia scientificamente corretto. Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può legittimamente negarle quando manchino elementi positivi ulteriori rispetto alla mera incensuratezza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 commi 1, 2 lett. c), e 2-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma incriminatrice è stata applicata per la condanna per guida in stato di ebbrezza, sulla base di un accertamento del tasso alcolemico ritenuto valido anche mediante metodo enzimatico.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto alla semplice incensuratezza.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il codice della strada non prescrive una specifica metodologia di analisi del sangue: l'accertamento è utilizzabile se il metodo adottato è scientificamente corretto e affidabile.
- Nel giudizio di legittimità, un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sufficiente evidenziando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera incensuratezza non basta, di regola, a fondare il riconoscimento della diminuente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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