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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 226/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo con omissione, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 18 aprile 2018, aveva respinto la domanda: aveva escluso lo status di rifugiato sulla base dell’inattendibilità delle dichiarazioni; negato la protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non risultavano scontri o attacchi terroristici rilevanti; e negato la protezione umanitaria per mancata allegazione di circostanze familiari o sanitarie idonee. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che le proprie dichiarazioni, relative ai presupposti dello status di rifugiato, fossero coerenti e credibili. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 14 del medesimo decreto, contestando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e richiamando informazioni tratte dal sito del Ministero degli Esteri e da un report Refworld del 2016 circa un allarme terroristico di matrice religiosa nella regione di provenienza. Con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, prospettando un pericolo di morte in caso di rimpatrio ai fini della protezione umanitaria. Con memoria ha inoltre chiesto il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla retroattività delle norme del cosiddetto decreto-sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere un nuovo esame dei fatti e dell’attendibilità del racconto; inoltre, il ricorrente non aveva riportato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava al riesame fattuale e non indicava elementi idonei a dimostrare, sulla base delle fonti richiamate, una violenza indiscriminata di intensità tale da determinare per un civile, per la sola presenza nella regione, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale: le fonti riferivano genericamente di contrasti di origine religiosa. La Corte ha precisato che il Tribunale, pur con motivazione succinta e sulla base dell’esame del sito ministeriale, aveva escluso tale livello di violenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sulla narrazione già ritenuta inattendibile e perché riproponeva genericamente il pericolo di danno grave già escluso in relazione alla protezione sussidiaria. È stata respinta anche l’istanza di rinvio sulla questione della retroattività del decreto-sicurezza, ritenuta irrilevante poiché la censura sulla protezione umanitaria era inammissibile. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero; essendo documentata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 251/2007

    Il motivo è inammissibile in quanto genericamente diretto al riesame dei fatti, ovvero dell’interpretazione del Tribunale circa l’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente. Al riguardo, il ricorrente lamenta di aver reso una narrazione dei fatti coerente e credibile, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, senza però allegare le dichiarazioni che ha effettivamente reso innanzi alla Commissione territoriale.

    La censura sulla credibilità non può essere utilizzata per ottenere in Cassazione un nuovo esame dei fatti; la contestazione deve inoltre confrontarsi specificamente con le dichiarazioni rese nel procedimento amministrativo.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    Va osservato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., n. 9090/19; n. 13858/18).

    La protezione sussidiaria prevista dalla norma richiede che il conflitto armato produca un livello eccezionalmente elevato di violenza indiscriminata, tale che il civile corra un rischio effettivo di minaccia grave e individuale per la sola presenza nel Paese o nella regione interessata.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il motivo è inammissibile perchè si basa sulla narrazione del ricorrente, ritenuta inattendibile dal giudice di merito e, per altro verso, ripropone, peraltro genericamente, a proposito della protezione umanitaria, la questione del pericolo di danno grave già escluso in fatto dal giudice di merito a proposito della protezione sussidiaria.

    La domanda di protezione umanitaria non può fondarsi in Cassazione sulla medesima narrazione già ritenuta inattendibile, né sulla riproposizione generica del pericolo di danno grave già escluso in fatto ai fini della protezione sussidiaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Considerata la documentata ammissione al gratuito patrocinio, non s’applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    Nel caso deciso, l’ammissione documentata al patrocinio a spese dello Stato ha escluso l’applicazione della disposizione sul versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, la contestazione della valutazione di inattendibilità compiuta dal giudice di merito non può risolversi in una richiesta di nuovo esame dei fatti; la censura deve indicare puntualmente gli elementi dichiarativi rilevanti e confrontarsi con quanto effettivamente riferito dal richiedente.
  • Ai fini della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il rischio rileva quando la violenza raggiunge un livello eccezionalmente elevato, tale da esporre il civile, per la sola presenza nel territorio interessato, a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.
  • Il richiamo a fonti informative che attestino genericamente contrasti o tensioni di matrice religiosa non è sufficiente, se non consente di dimostrare una situazione di violenza indiscriminata del livello richiesto per la protezione sussidiaria.
  • La censura sulla protezione umanitaria è inammissibile quando si fonda sulla narrazione ritenuta inattendibile dal giudice di merito o ripropone genericamente un rischio di danno grave già escluso in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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