Cassazione Civile, Ordinanza n. 21837/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso avanzata da un ex dipendente di un istituto di credito, addetto a funzioni di riscossione/esattoriali, che aveva aderito al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito previsto per il personale del settore e, cessato il rapporto, aveva ricevuto assegni di sostegno al reddito erogati in forma rateale dall'INPS. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare della tassazione separata prevista per gli emolumenti di fine rapporto o di cessazione del rapporto di lavoro, chiedendo il rimborso delle maggiori ritenute operate in via ordinaria. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva violazione del D.M. n. 375 del 2003 e dell'art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997, sostenendo che per il fondo destinato al personale bancario addetto alla riscossione dei tributi erariali non opera il richiamo espresso alla tassazione separata anche in caso di erogazione rateale, richiamo invece presente in altri fondi di solidarietà; pertanto le somme dovevano essere assoggettate a tassazione ordinaria e non a quella separata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il D.M. n. 375 del 2003, istitutivo del Fondo di solidarietà per il personale bancario addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, non richiama l'art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997, norma che per altre categorie consente espressamente la tassazione separata anche per gli assegni corrisposti ratealmente. Poiché le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, non è possibile estendere in via analogica il regime di favore. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3
viene utilizzato per denunciare violazione di legge nella decisione impugnata.
D.M. n. 375 del 2003
è la disciplina speciale del Fondo di solidarietà per il personale bancario addetto alla riscossione dei tributi erariali; la Corte ne valorizza il mancato richiamo all'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997.
art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997
prevede l'applicazione della tassazione separata agli assegni straordinari di sostegno al reddito anche se corrisposti in forma rateale, ma solo per le fattispecie e i fondi espressamente ricompresi nella disciplina richiamata.
art. 17 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
la CTR aveva ritenuto che imponesse la tassazione separata senza distinzione tra erogazione rateale o in unica soluzione; la Corte precisa però che la disciplina speciale del fondo in esame esclude l'estensione del beneficio.
art. 19, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato come disciplina generale degli emolumenti di fine rapporto, ma non applicabile in via estensiva in presenza della disciplina speciale del D.M. n. 375/2003.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione: il regime di favore non può essere esteso a fattispecie non espressamente contemplate dalla disciplina speciale di settore.
- Quando una disciplina speciale del fondo di solidarietà non richiama espressamente la disposizione che consente la tassazione separata anche per gli assegni erogati ratealmente, il beneficio fiscale non è applicabile per via analogica.
- In presenza di una regolamentazione speciale che disciplina in modo differenziato diverse categorie di lavoratori, la mancanza del richiamo normativo pertinente è decisiva per negare l'accesso al trattamento fiscale più favorevole.
- Se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →