Cassazione Civile, Ordinanza n. 11105/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un avvocato, destinatario di una procedura esecutiva avviata da un condominio sulla base di titoli giudiziali, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice di pace, chiedendo anche la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. L'opposizione era stata accolta solo in parte in primo grado; il tribunale aveva poi rigettato l'appello. In cassazione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava un atto di rinuncia al ricorso dichiaratamente conseguente a una transazione tra le parti. La rinuncia non risultava però notificata alla parte controricorrente né accettata da questa. La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali di tale rinuncia e ha rilevato, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque stato tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. rispetto a una sentenza pubblicata l'8 marzo 2021 e senza applicazione della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione; la presenza della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non mutava la natura della causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'atto depositato dal ricorrente, pur qualificato come rinuncia, non era idoneo a determinare l'estinzione del processo in mancanza di regolare notificazione alla controparte o di accettazione della stessa. La Corte ha aggiunto che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato inammissibile anche per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. e non essendo applicabile la sospensione feriale dei termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente. La Corte ha altresì escluso la necessità di attestare i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La controversia originaria era qualificata come opposizione all'esecuzione; tale qualificazione rilevava anche ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini.
art. 96 c.p.c.
La domanda di risarcimento per lite temeraria era considerata accessoria e dipendente rispetto alla domanda principale di opposizione all'esecuzione, e non incideva sulla qualificazione della causa ai fini del termine di impugnazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se non regolarmente notificata alla controparte, non produce l'estinzione del processo.
art. 306 c.p.c.
In mancanza di accettazione della controparte, la rinuncia non determina estinzione del processo.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata; il ricorso sarebbe stato quindi comunque tardivo.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Hanno costituito la base della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve essere ritualmente notificata alla controparte o comunque accettata da questa; in difetto, non estingue il giudizio ma può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta perdita di interesse all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche quando la rinuncia non sia formalmente idonea all'estinzione del processo.
- Ai fini del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., la qualificazione della causa come opposizione all'esecuzione rileva in modo autonomo e impedisce l'applicazione della sospensione feriale dei termini.
- La presenza di una domanda accessoria di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non altera la natura principale dell'azione proposta e non incide sul regime processuale applicabile al termine di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, non si procede all'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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