Sentenza n. 987/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 462/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 07/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, non costituito in giudizio, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni del giudice ordinario, comprese le somme dovute e le spese legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già pagato, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora, su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione e dei poteri del giudice dell'ottemperanza, compreso l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, munito del decreto di esecutorietà, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione; il testo non indica espressamente la disposizione, ma richiama tale termine.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere fatto valere in sede di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente.
- La notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consentono al creditore di agire per l'ottemperanza, ove l'amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo giudiziale, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per l'adempimento.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte entro un termine successivo a quello assegnato all'amministrazione.
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