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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40467/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di opere eseguite extra capitolato su un immobile di proprietà dell'ingiunto, per un importo di Euro 61.781,03. Il debitore propose opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo che la notificazione del decreto era nulla o invalida: prima era stata tentata una notifica postale con esito di irreperibilità, poi l'ufficiale giudiziario aveva eseguito la notifica dichiarando che, presso l'indirizzo anagrafico, il destinatario non era rinvenuto e che erano state vane le ricerche sul posto. L'opponente aggiunse domanda riconvenzionale di risarcimento danni per i vizi dell'immobile ai sensi degli artt. 1669 e/o 2043 c.c. Il Tribunale accolse sia l'opposizione sia la riconvenzionale nei limiti di un importo minore; la Corte d'appello, invece, ritenne tardiva l'opposizione, valida la notificazione e, conseguentemente, dichiarò inammissibile l'opposizione, ritenendo travolta anche la riconvenzionale. Con il ricorso per cassazione il debitore denunciò, con il primo motivo, violazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c., sostenendo che le ricerche compiute per la notificazione ex art. 143 c.p.c. non erano state specificamente descritte e che non sussistevano i presupposti per la notifica per irreperibilità assoluta, poiché la residenza anagrafica era nota e stabile; con il secondo motivo dedusse violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto assorbita o travolta la domanda riconvenzionale, nonostante la sua autonomia rispetto all'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse affetta da nullità perché la relata si limitava a formule generiche sulle "vane ricerche" senza indicare le effettive indagini svolte, requisito indispensabile per legittimare la notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c. Ha richiamato il principio per cui la mera attestazione conclusiva dell'esito negativo non basta se non sono descritte le attività concretamente compiute dall'ufficiale giudiziario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio accolto.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    norma richiamata quale base dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo asseritamente non conosciuto tempestivamente.

  • art. 143 c.p.c.

    notifica ex art. 143; trasferito per ignota destinazione

    la notificazione per irreperibilità presuppone ignoranza non superabile con le ricerche possibili e richiede effettive indagini nel luogo di ultima residenza nota, da indicare in relata.

  • art. 140 c.p.c.

    non applicabile la notifica ex art. 140 c.p.c.

    la Corte richiama il tema della corretta scelta del modulo notificatorio e della non applicabilità del rito semplificato se non risultano presupposti e attività richieste.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla relata di notificazione e sulla documentazione dell'attività dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la carenza delle indicazioni sulle ricerche è rilevante come vizio formale che impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa considerazione dell'autonomia della domanda riconvenzionale rispetto all'opposizione.

  • art. 1669 c.c.

    norma richiamata quale possibile fondamento della domanda risarcitoria per vizi dell'immobile.

  • art. 2043 c.c.

    norma richiamata quale ulteriore fondamento della domanda risarcitoria per danni da vizi dell'immobile.

Massime di principio

  • Ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., non è sufficiente un generico esito negativo o il mero richiamo all'irreperibilità del destinatario: l'ufficiale giudiziario deve effettuare ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota e darne specifico conto nella relata.
  • La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso solo per i fatti positivamente attestati dall'ufficiale giudiziario; le formule generiche o valutative, come la semplice dichiarazione di "vane ricerche", non bastano se non descrivono le concrete attività svolte.
  • La possibilità di ricorrere alla notificazione per irreperibilità assoluta richiede che l'ignoranza della residenza, dimora o domicilio non sia superabile con le indagini esigibili secondo ordinaria diligenza.
  • Quando la notificazione è viziata per difetto delle ricerche richieste dalla legge, il vizio può essere decisivo ai fini della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della validità degli atti successivi.
  • La domanda riconvenzionale, ove fondata su titolo autonomo, non può essere automaticamente travolta dalla sola sorte processuale dell'opposizione, dovendo essere valutata secondo la propria autonomia sostanziale e processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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