Cassazione Penale, Sentenza n. 8069/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Sosteneva che la vocatio in iudicium e le successive notifiche erano state indirizzate al domicilio da lui eletto al momento del sequestro (12/04/2014) in una fase pre-procedimentale e che tale elezione non prova la conoscenza del processo; inoltre non vi sono elementi che dimostrino contatti tra l'imputato e il difensore d'ufficio né prova che il ricorrente avesse effettivamente ricevuto la vocatio in iudicium. Denunciava altresì vizio di motivazione della Corte d'appello che aveva interpretato la mancata comunicazione del mutamento di domicilio come volontà di sottrarsi al processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che l'elezione di domicilio nel corso del pre-procedimento non prova di per sé la conoscenza del successivo processo e che l'art. 420-bis cod. proc. pen. consente di procedere in assenza solo quando sia dimostrabile una "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento, che richiede condotte positive e una prova di consapevolezza. La sola omissione di comunicare il mutamento del domicilio o l'indicazione di un domicilio inidoneo non sono sufficienti a provare tale volontà. Non essendovi elementi oggettivi che dimostrino la effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente (ad es. comunicazioni della vocatio o contatti con il difensore d'ufficio), la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sulla domanda di rescissione, adeguando la decisione ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
La norma autorizza la celebrazione del processo in assenza dell'imputato solo se si dimostra la "volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"; richiede condotte positive e prova della consapevolezza della vocatio, non si può ricavare automaticamente da situazione di irreperibilità o dall'elezione di domicilio in fase pre-procedimentale
art. 161 cod. proc. pen., commi 2 e 4
Disciplina l'elezione di domicilio e gli effetti della domiciliazione presso il difensore; la Corte ha osservato che l'elezione di domicilio nel verbale di sequestro è avvenuta in fase pre-procedimentale e non prova di per sé la conoscenza del successivo processo
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; in questa sede richiamata perché il ricorso è stato proposto secondo le sue prescrizioni
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata nel corso di attività di polizia giudiziaria o in fase pre-procedimentale non prova automaticamente la conoscenza del successivo processo o della vocatio in iudicium.
- Per procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. è necessario dimostrare la "volontaria sottrazione" mediante condotte positive e la prova della consapevolezza della vocatio; la mera negligenza o omissione non è sufficiente.
- La mancata comunicazione del mutamento di domicilio non può essere considerata di per sé come manifestazione di volontà di sottrarsi al processo: occorrono elementi concreti che colleghino l'omissione a una scelta consapevole dell'imputato.
- In assenza di elementi oggettivi (es. prove che l'imputato abbia ricevuto la vocatio o che abbia intrattenuto contatti col difensore nominato), l'istanza di rescissione per incolpevole mancata conoscenza va accolta o comunque riesaminata con attenzione ai criteri di prova della consapevolezza.
- In casi analoghi il giudice di merito deve motivare puntualmente su fatti concreti che dimostrino la volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti, evitando presunzioni automatiche basate su domicili eletti o irreperibilità.
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