Cassazione Penale, Sentenza n. 22470/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa delibazione funditus della responsabilità penale in presenza di statuizioni civili e per mancata motivazione sulla provvisionale di 10.000 euro. Si contestava che la Corte distrettuale si fosse limitata ad applicare l'art. 129 c.p.p. attestando la prescrizione senza effettuare la valutazione approfondita delle prove richiesta dalle Sezioni Unite (in particolare Sez. U. n. 36208 del 2024 e Sez. U. Tettamanti), e che non fosse stata osservata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio che dovrebbe riverberarsi anche sul piano civilistico
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Calpitano e Tettamanti) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: in presenza di parti civili il giudice d'appello deve procedere a una valutazione funditus del compendio probatorio anche se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, limitando però la cognizione ai soli elementi costitutivi dell'illecito civile. Considerata la formulazione del ricorso (che chiedeva la rivalutazione solo delle statuizioni civili), la Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Riafferma che, in appello e in presenza di parte civile, il giudice deve valutare funditus il compendio probatorio anche se sopravvenuta la prescrizione, potendo tale valutazione avere effetti liberatori sul piano penale. Compatibile con il principio di innocenza e con la giurisprudenza europea.
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio originario secondo cui, in appello, il giudice è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili e, se la prova è contraddittoria o insufficiente, può pervenire al proscioglimento nel merito malgrado la dichiarazione di causa estintiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 182 del 2021
Stabilisce che il giudice d'appello, dovendo decidere sulle sole statuizioni civili dopo la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non deve estendere la cognizione ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti; la cognizione deve essere limitata agli elementi costitutivi dell'illecito civile in ossequio a art. 6 CEDU.
art. 578 c.p.p.
Norma che impone al giudice di pronunciarsi sull'impugnazione ai soli effetti civili quando il reato è estinto; interpretata nella giurisprudenza come compatibile con una valutazione approfondita degli elementi di responsabilità civile, senza travalicare sulla colpevolezza penale.
art. 129 c.p.p.
Disposizione che prevede l'immediato proscioglimento per cause estintive della punibilità (es. prescrizione); la Corte osserva che tale regola non impedisce che, in presenza di parte civile, il giudice proceda al vaglio funditus degli elementi civili.
art. 530 c.p.p.
Prevede l'assoluzione per insufficienza della prova; la giurisprudenza ha rilevato la possibile prevalenza dell'accertamento di non colpevolezza quando la valutazione funditus delle prove lo impone, anche in presenza di cause estintive, con possibili ricadute sul piano penale.
art. 622 c.p.p.
Disposizione applicata per rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello qualora la sentenza d'appello venga annullata agli effetti civili per vizio di motivazione sulla responsabilità civile.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro sul diritto a un giusto processo; limita l'ambito di cognizione sui profili civilistici senza giungere a un riesame esteso della colpevolezza penale.
Carta di Nizza, art. 48
Richiamata in connessione con art. 6 CEDU per delimitare l'ambito della cognizione in materia civilistica dopo l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se, in appello, il reato si è estinto per prescrizione ma è presente una parte civile, il giudice deve procedere a una valutazione funditus delle prove con riferimento agli elementi costitutivi dell'illecito civile.
- Questa valutazione civilistica deve essere limitata agli aspetti di responsabilità civile e non può tradursi automaticamente in un accertamento esteso della colpevolezza penale, salvo che dall'istruttoria emerga con chiarezza l'insussistenza della responsabilità, il che può condurre anche a effetti liberatori in sede penale.
- Se il giudice d'appello omette una motivazione adeguata sulle statuizioni civili, la Cassazione può annullare la sentenza agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
- La parte che impugna dovrebbe specificare chiaramente gli effetti censori desiderati (solo civilistici o anche penali): la scelta influisce sull'esito e sul rimedio (annullamento con rinvio in sede civile o penale).
- La quantificazione delle provvisionali (es. 10.000 euro) deve essere motivata; l'omessa motivazione su tale punto può costituire ulteriore motivo di annullamento limitatamente agli effetti civili.
- La giurisprudenza di legittimità e costituzionale definisce un equilibrio: tutela rafforzata per l'imputato e al tempo stesso dovere del giudice di tutela dei diritti della parte civile mediante un esame approfondito della prova civilistica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22297/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22404/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →