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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, di revoca dall’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- (codice fiscale -OMISSIS-), in liquidazione coatta amministrativa e di nomina, in sostituzione, quale Commissario liquidatore della predetta società cooperativa del dott. -OMISSIS-, provvedimento comunicato con PEC firmata digitalmente il 22/5/2025 dal Coordinatore dell’Unità Organizzativa competente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Giustizia amministrativa202501275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca dall’incarico di commissario liquidatore e contestuale nomina di un nuovo commissario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la revoca dell’incarico, deducendo: eccesso di potere per travisamento ed errore sui fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione della proporzionalità e sviamento; contraddittorietà con le precedenti valutazioni positive e autorizzazioni ministeriali; violazione dell’art. 10 l. 241/1990 per omessa considerazione delle controdeduzioni, della documentazione prodotta, dell’audizione svolta e dell’istanza di chiusura della procedura. La ricorrente sosteneva di avere svolto gli adempimenti commissariali, di avere redatto le relazioni semestrali e che la procedura fosse sostanzialmente conclusa dal dicembre 2019, sicché gli addebiti ministeriali sarebbero stati erronei o comunque superabili mediante l’esame degli atti finali. Il Ministero aveva invece rilevato il mancato deposito, dal secondo semestre 2019, delle relazioni semestrali previste dall’art. 205 L.F., degli estratti conto e delle ulteriori informazioni richieste, nonché l’omesso deposito della relazione relativa al primo semestre 2023, ritenendo compromesso il rapporto fiduciario e inadeguato l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la mancata acquisizione della documentazione e delle informazioni richieste risultasse dagli atti del procedimento e non fosse stata provata dalla ricorrente come documentalmente superata in sede procedimentale. L’obbligo di presentare le relazioni semestrali permane fino all’effettiva conclusione della liquidazione coatta amministrativa, collegata al deposito del piano finale di riparto; pertanto, la sostanziale o formale conclusione delle attività liquidatorie non esonerava il commissario dagli adempimenti informativi richiesti. Le precedenti approvazioni o valutazioni positive del Ministero non escludevano l’obbligo di adempiere alle successive richieste dell’Autorità di vigilanza. Il difetto di motivazione è stato escluso perché il provvedimento indicava l’iter procedimentale, gli omessi adempimenti, la mancata collaborazione e la conseguente compromissione del rapporto fiduciario; la mole dell’attività svolta dalla ricorrente era irrilevante rispetto alla specifica carenza informativa posta a fondamento della revoca. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità, poiché la revoca costituiva lo strumento idoneo a superare l’indisponibilità del commissario e la carenza di informazioni necessarie alla vigilanza. Infine, non vi è stata violazione dell’art. 10 l. 241/1990: l’Amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni e la documentazione, aveva svolto l’audizione e aveva esplicitato nel provvedimento le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 204 L.F.

    il Commissario liquidatore si attiene alle direttive dell’Autorità di vigilanza

    Il commissario liquidatore è tenuto a conformarsi alle direttive dell’Autorità di vigilanza nell’esercizio della procedura liquidatoria.

  • art. 205 L.F.

    il Commissario debba presentare, alla fine di ogni semestre, all’Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione

    L’obbligo di relazione semestrale, corredato dalla documentazione richiesta, permane fino all’effettiva conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 L.F.

    La disposizione è richiamata dal Ministero, insieme all’art. 205 L.F., quale fondamento degli adempimenti informativi e dei relativi termini.

  • art. 213 L.F.

    Il deposito del piano finale di riparto è considerato presupposto dell’effettiva conclusione della procedura liquidatoria.

  • art. 37 L.F.

    È richiamato, unitamente all’art. 199 L.F., quale base normativa del potere ministeriale di revoca dell’incarico commissariale.

  • art. 199 L.F.

    È richiamato, unitamente all’art. 37 L.F., quale base normativa del potere ministeriale di revoca dell’incarico commissariale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è stata utilizzata per contestare gli inadempimenti e consentire al commissario di presentare osservazioni.

  • art. 10 l. 241/1990

    diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare

    L’obbligo di valutazione delle memorie e dei documenti è assolto quando l’Amministrazione li esamina e indica nel provvedimento le ragioni per cui non li ritiene idonei a superare gli addebiti; non è necessario che ne condivida il contenuto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore deve presentare le relazioni semestrali e la documentazione informativa richiesta dall’Autorità di vigilanza fino all’effettiva conclusione della procedura, che presuppone il deposito del piano finale di riparto; la mera sostanziale conclusione delle attività o la richiesta di liquidazione del compenso non esonera da tali obblighi.
  • La mancata trasmissione delle relazioni periodiche, degli estratti conto e delle informazioni necessarie alla vigilanza può compromettere il rapporto fiduciario posto a fondamento dell’incarico commissariale e giustificare la revoca dell’incarico.
  • Le precedenti approvazioni o valutazioni positive dell’Autorità di vigilanza non esonerano il commissario liquidatore dall’adempimento di successivi obblighi informativi né impediscono all’Amministrazione di revocare l’incarico per inadempimenti successivamente rilevati.
  • L’obbligo di valutare le memorie e i documenti partecipativi ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990 non impone all’Amministrazione di aderire alle tesi dell’interessato, ma richiede che le osservazioni siano esaminate e che il provvedimento espliciti le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • La revoca dell’incarico commissariale non viola il principio di proporzionalità quando risulti necessaria per superare una persistente carenza informativa che impedisca all’Autorità di vigilanza di esercitare adeguatamente le proprie funzioni.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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