Sentenza del 07/12/2016 n. 25144 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, consistenti nell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Secondo l'Amministrazione, l'agevolazione richiedeva sia un requisito oggettivo, ossia che l'immobile fosse inserito in un piano di recupero ancora da attuare, sia un requisito soggettivo, ossia che l'acquirente partecipasse concretamente alla realizzazione del piano. Nel caso concreto, il piano di recupero risultava già completato e collaudato prima della vendita, sicché la successiva vendita dei singoli immobili o lotti non poteva beneficiare del regime agevolato. La contribuente aveva inoltre dedotto, in via incidentale condizionata, vizi relativi alla necessità di un autonomo atto di revoca dei benefici e alla motivazione dell'avviso quanto al valore dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Ufficio, ritenendo erronea la decisione della CTR. Ha affermato che l'agevolazione spetta soltanto quando, al momento della registrazione, sussistano entrambi i requisiti previsti: l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero non ancora esaurito e la partecipazione dell'acquirente alla sua concreta attuazione. Poiché le opere del piano erano già state collaudate e gli obblighi verso il Comune erano stati assolti dal venditore, l'acquirente non poteva essere considerato soggetto attuatore del piano. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR del Veneto, che dovrà esaminare la controversia residua relativa alla determinazione del valore dell'immobile e alla conseguente imposizione, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito e potrà essere riproposto in sede di rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi in piani di recupero.
L'agevolazione è subordinata alla presenza congiunta di un requisito oggettivo, consistente nell'inserimento dell'immobile in un piano di recupero, e di un requisito soggettivo, consistente nella partecipazione dell'acquirente all'attuazione del piano.
Legge n. 457 del 1978, artt. 27, 28, 29, 30 e 31
Disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio e degli interventi di recupero.
Il beneficio riguarda gli acquisti funzionali alla concreta attuazione di un piano di recupero pubblico o privato convenzionato; non si applica a vendite effettuate dopo il completamento e il collaudo del piano né alla ristrutturazione di un singolo immobile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41
La contribuente sosteneva che la revoca dei benefici dovesse precedere, con autonomo atto, la rettifica e la liquidazione dell'imposta proporzionale; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione poiché il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
La contribuente aveva contestato la motivazione dell'avviso relativamente alla determinazione del valore dell'immobile; anche tale questione è rimasta assorbita e potrà essere riproposta nel giudizio di rinvio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, punto primo, Tariffa, parte prima
È stato richiamato dalla contribuente quale riferimento per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale in caso di perdita del beneficio fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono state dedotte violazioni di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la Corte ha accolto le censure dell'Ufficio relative alla violazione della disciplina agevolativa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili inseriti in piani di recupero richiedono normalmente la verifica sia della situazione oggettiva dell'immobile sia del ruolo concreto dell'acquirente.
- La mera inclusione formale dell'immobile in un piano di recupero non è sufficiente se, prima della compravendita, il piano è già stato completato, collaudato e gli obblighi di urbanizzazione sono stati integralmente assolti.
- L'acquirente di un singolo immobile o lotto, che interviene soltanto dopo la conclusione del piano, non è automaticamente considerato soggetto attuatore e non può beneficiare dell'imposta fissa prevista per chi realizza il recupero.
- In caso di revoca dell'agevolazione, la conseguente imposizione proporzionale e la determinazione del maggior valore dell'immobile devono essere esaminate autonomamente, verificando anche la correttezza e la motivazione dell'avviso.
- Quando una questione viene dichiarata assorbita, non viene necessariamente decisa nel merito e può essere riproposta nel giudizio di rinvio, se compatibile con il principio di cassazione stabilito dalla Corte.
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