Regolamento (UE) 2024/1718
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1718 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/617 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metalaxil-M
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di approvazione del metalaxil-M alla luce di una richiesta di modifica presentata dal titolare e delle successive valutazioni di Belgio, EFSA e Commissione. La modifica principale consiste nell’abbassamento del tenore massimo consentito per una specifica impurità tossicologicamente rilevante, mentre la restrizione sulla concia delle sementi resta in vigore. Sono inoltre confermati obblighi di presentazione di informazioni di conferma, in particolare sul profilo di interferenza endocrina e sugli effetti dei trattamenti delle acque potabili.
Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva metalaxil-M, con aggiornamento dei limiti di impurità e mantenimento della restrizione sull’uso per la concia delle sementi destinate alla semina in serra.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva metalaxil-M nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, incidendo sull’elenco delle sostanze attive approvate e sulle condizioni della sua approvazione. Riguarda i fabbricanti e richiedenti, gli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi di valutazione, nonché, indirettamente, gli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari e delle sementi conciate. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce un nuovo regime generale, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni già previste: per la concia delle sementi, l’uso è autorizzabile solo per sementi destinate ad essere seminate in serra.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1718: condizioni di approvazione del metalaxil-M
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modificando le condizioni di approvazione della sostanza attiva metalaxil-M. La Commissione motiva l’intervento con l’esito della procedura di riesame avviata su istanza del titolare, svolta con il supporto dello Stato membro relatore, dell’EFSA e del comitato permanente competente.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 aveva rinnovato l’approvazione del metalaxil-M e limitato l’uso di sementi conciate con prodotti contenenti tale sostanza. Nel 2020 Syngenta Crop Protection AG ha presentato al Belgio, designato come Stato membro relatore, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione per eliminare la restrizione relativa alla semina delle sementi e aggiornare il limite dell’impurità CGA226048. Lo Stato membro relatore ha valutato la domanda ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha trasmesso il relativo rapporto di valutazione riveduto, poi oggetto di osservazioni e integrazioni nel corso della procedura presso EFSA e Commissione.
Esito della valutazione e modifica delle condizioni di approvazione
Dalle valutazioni emerge che, con un livello massimo inferiore a 10 g/kg dell’impurità CGA226048, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Per questo motivo il regolamento aggiorna il limite di impurità nel materiale tecnico e modifica di conseguenza gli allegati del regolamento (UE) 2020/617 e del regolamento (UE) n. 540/2011.
Restrizione sulla concia delle sementi
La Commissione non elimina, per il momento, la limitazione già vigente sull’uso del metalaxil-M per la concia delle sementi. Il testo conferma che tale uso può essere autorizzato soltanto per sementi destinate ad essere seminate in serra. La motivazione è prudenziale: la Commissione ha chiesto all’Autorità ulteriori approfondimenti e un aggiornamento della valutazione del rischio su alcuni profili connessi a tale impiego.
Specifiche tecniche e limiti di impurità
Nelle condizioni di approvazione sono indicati il nome comune, i numeri di identificazione CAS e CIPAC, la denominazione IUPAC e il grado di purezza minimo del metalaxil-M, pari a ≥ 920 g/kg. Le impurità con rilevanza tossicologica devono restare entro i seguenti limiti nel materiale tecnico:
- 2,6-dimetilfenilammina: massimo 0,5 g/kg;
- 2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo: massimo 1 g/kg;
- estere 1-metossicarbonil-etilico dell’acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico: meno di 10 g/kg. La data di approvazione indicata è il 1° giugno 2020 e la scadenza dell’approvazione resta il 31 maggio 2035.
Obblighi degli Stati membri nella valutazione delle autorizzazioni
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul metalaxil-M, in particolare delle appendici I e II. Nel valutare i prodotti che contengono la sostanza, devono prestare particolare attenzione:
- alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
- alla protezione degli operatori e dei lavoratori, prevedendo se del caso adeguati dispositivi di protezione individuale;
- alla protezione delle acque sotterranee nelle aree esposte a rischio in ragione di suoli e/o condizioni climatiche;
- alla protezione degli artropodi non bersaglio, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il regolamento impone ulteriori obblighi informativi al richiedente. In particolare, deve essere presentata una valutazione aggiornata delle informazioni già depositate e, se necessario, ulteriori dati per confermare l’assenza di proprietà di interferente endocrino, in linea con l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Inoltre, devono essere fornite informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile, con termine fissato al 10 luglio 2026.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di approvazione del metalaxil-M
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 e la riga 140 dell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono sostituiti per adeguare le condizioni di approvazione della sostanza attiva metalaxil-M.
Aggiornamento del tenore massimo dell’impurità CGA226048
Per il materiale tecnico il tenore massimo dell’impurità tossicologicamente rilevante estere 1-metossicarbonil-etilico dell’acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico è fissato a meno di 10 g/kg. Restano confermati anche i limiti per 2,6-dimetilfenilammina (0,5 g/kg) e 2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo (1 g/kg).
Concia delle sementi: restrizione mantenuta
Se il metalaxil-M è utilizzato per la concia delle sementi, può essere autorizzata soltanto la concia di sementi destinate ad essere seminate in serra. La precedente restrizione non viene eliminata.
Valutazione del rischio e attenzione particolare degli Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, con particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico, alla protezione di operatori e lavoratori, alle acque sotterranee e agli artropodi non bersaglio, agli uccelli e ai mammiferi. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Obblighi di conferma su interferenza endocrina
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di proprietà di interferente endocrino, conformemente all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605, entro il 26 maggio 2022.
Obblighi di conferma sulle acque potabili
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile entro il 10 luglio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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