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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1721

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1721 della Commissione, del 19 giugno 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per l’omologazione del sistema di adattamento intelligente della velocità, del sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, del registratore di dati di evento, dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock e del sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente

Normativa europea32024R1721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta modelli standardizzati di documenti per l’omologazione UE di specifici sistemi di sicurezza dei veicoli previsti dal regolamento (UE) 2019/2144. La finalità è garantire uniformità, chiarezza e riduzione degli oneri amministrativi per costruttori e autorità di omologazione. Gli allegati contengono le schede informative e i certificati da utilizzare per ciascun sistema, distinguendo tra omologazione del veicolo e, quando ammesso, omologazione dell’entità tecnica indipendente.

Stabilisce modelli armonizzati di scheda informativa e certificato di omologazione UE per ISA, DDAW, EDR, interfaccia alcolock e ADDW ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/2144.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione UE dei veicoli a motore e, ove previsto, delle relative entità tecniche indipendenti, con riferimento a cinque sistemi di sicurezza introdotti dal regolamento (UE) 2019/2144: sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA), sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente (DDAW), registratore di dati di evento (EDR), interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock (AIF) e sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente (ADDW). Riguarda l’uso uniforme, da parte delle autorità di omologazione e dei costruttori, dei modelli di scheda informativa e di certificato UE da inserire nel fascicolo di omologazione; si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il testo contiene inoltre riferimenti ai regolamenti delegati già applicabili ai singoli sistemi (2021/1958, 2021/1341, 2022/545, 2021/1243, 2023/2590) e ad alcune norme ONU richiamate negli allegati. Non disciplina requisiti tecnici sostanziali nuovi, ma la forma e il contenuto documentale delle procedure di omologazione.

Modelli di omologazione UE per sistemi di sicurezza dei veicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1721 della Commissione definisce i modelli armonizzati di scheda informativa e di certificato di omologazione UE necessari per applicare in modo uniforme il regolamento (UE) 2019/2144. Il testo risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire coerenza delle informazioni trasmesse alle autorità, prevedibilità documentale e riduzione degli oneri amministrativi per costruttori e organismi di omologazione.

Finalità e coordinamento con il quadro normativo UE

La disciplina non introduce nuovi requisiti tecnici sostanziali per i sistemi di sicurezza, ma organizza il contenuto documentale delle pratiche di omologazione. I modelli sono costruiti in coerenza con il regolamento (UE) 2018/858, in particolare per quanto riguarda la scheda informativa e il certificato di omologazione UE, e richiamano i regolamenti delegati già adottati per i singoli sistemi: regolamento delegato (UE) 2021/1958 per ISA, 2021/1341 per DDAW, 2022/545 per EDR, 2021/1243 per l’interfaccia alcolock e 2023/2590 per ADDW.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento si applica all’omologazione UE dei veicoli a motore e, quando previsto, delle entità tecniche indipendenti relative ai sistemi interessati. I sistemi coperti sono:

  • sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA);
  • sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente (DDAW);
  • registratore di dati di evento (EDR);
  • interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock (AIF);
  • sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente (ADDW).

Contenuto degli allegati: schede informative e certificati

Per ciascun sistema, gli allegati prevedono una struttura standardizzata della documentazione da presentare in triplice copia, con indice, disegni o immagini in formato adeguato e, se del caso, informazioni sulle prestazioni dei sistemi dotati di controllo elettronico.

Nel caso dell’ISA, l’allegato I distingue tra:

  • scheda informativa per l’omologazione del veicolo e dell’entità tecnica indipendente;
  • certificato di omologazione del veicolo;
  • certificato di omologazione dell’ISA come entità tecnica indipendente.

Per il DDAW, l’allegato II contiene la scheda informativa e il certificato di omologazione del veicolo, con indicazioni su descrizione del sistema, metodologia di valutazione della stanchezza, segnale visivo, protocollo di prova e mezzi per il controllo tecnico periodico.

Per l’EDR, l’allegato III disciplina scheda informativa e certificati sia per il veicolo sia per l’entità tecnica indipendente. Vi sono richieste specifiche su:

  • posizione e fissaggio dell’EDR nel veicolo;
  • parametro di attivazione;
  • capacità di memoria e resistenza meccanica;
  • elementi e formato dei dati memorizzati;
  • modalità di recupero dei dati;
  • conformità al regolamento ONU n. 160 o n. 169, oppure numero di omologazione dell’EDR come entità tecnica indipendente;
  • mezzi per il controllo tecnico periodico.

Per l’AIF, l’allegato IV richiede nella scheda informativa la dichiarazione del costruttore di conformità all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/1243, oltre al documento di installazione. Quest’ultimo deve prevedere l’opzione o le opzioni 3a/3b/3c della norma EN 50436-7:2016, allegato C.

Per l’ADDW, l’allegato V richiede la descrizione dettagliata del sistema, degli eventuali accorgimenti tecnici per evitare la distrazione e dei mezzi per il controllo tecnico periodico.

Struttura dei certificati di omologazione

I certificati di omologazione UE seguono una struttura comune, con:

  • indicazione del rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione;
  • numero del certificato;
  • motivo dell’eventuale estensione, rifiuto o revoca;
  • dati identificativi del costruttore, del tipo e della categoria del veicolo;
  • estremi del servizio tecnico, del verbale di prova, del luogo, della data e della firma;
  • addendum con le informazioni supplementari richieste per ciascun sistema.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modelli documentali per ISA

L’articolo 1 impone l’uso dei modelli di cui all’allegato I: parte I per la scheda informativa ISA; parte II per il certificato di omologazione dei veicoli; parte III per il certificato di omologazione ISA come entità tecnica indipendente.

Modelli documentali per DDAW

L’articolo 2 prevede che l’allegato II sia utilizzato per la scheda informativa e per il certificato di omologazione dei veicoli per il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente.

Modelli documentali per EDR

L’articolo 3 stabilisce i modelli dell’allegato III: parte I per la scheda informativa EDR e per l’omologazione dell’EDR come entità tecnica indipendente; parte II per il certificato di omologazione del veicolo; parte III per il certificato di omologazione dell’EDR come entità tecnica indipendente.

Modelli documentali per AIF (alcolock)

L’articolo 4 prevede i modelli dell’allegato IV: parte I per la scheda informativa dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock; parte II per il certificato di omologazione del veicolo.

Modelli documentali per ADDW

L’articolo 5 dispone che l’allegato V sia usato per la scheda informativa e per il certificato di omologazione dei veicoli per il sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradaleindustria automobilistica

Testo integrale

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