Regolamento (UE) 2024/2925
Regolamento delegato (UE) 2024/2925 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro UE di gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per recepire la raccomandazione ICCAT 23-06 e per adeguare alcune disposizioni operative del regolamento (UE) 2023/2053. Le modifiche riguardano soprattutto il protocollo per le operazioni di rilascio, il modello di segnalazione dei pesci morti o persi, la copertura VMS per i pescherecci e i rimorchiatori, nonché la distribuzione dei sigilli ICCAT agli osservatori regionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) 2023/2053 sul piano pluriennale di gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, aggiornando le regole su rilascio, segnalazione, VMS e sigilli ICCAT.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri nell’ambito della pesca, del trasferimento, dell’ingabbiamento, dell’allevamento e del rilascio del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché ai pescherecci, tonnare, rimorchiatori e aziende di allevamento coinvolti nelle operazioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2053. Incide anche sui programmi di osservazione regionale ICCAT e sugli obblighi di controllo e monitoraggio connessi. Le modifiche sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; non emergono esclusioni generali, salvo quelle specifiche per il rilascio di tonno rosso dalle tonnare a seguito del sollevamento degli attrezzi al termine dell’attività.
Modifica del quadro UE sulla gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Il regolamento delegato (UE) 2024/2925 interviene sul regolamento (UE) 2023/2053, che istituisce il piano pluriennale di gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’intervento si colloca nel contesto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Unione all’ICCAT e mira a recepire la raccomandazione ICCAT 23-06, oltre ad aggiornare alcune misure operative già vigenti.
Contesto e finalità
I considerando richiamano che l’ICCAT adotta misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione e per la tutela degli ecosistemi marini. Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2023/2053, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 23-06, che introduce o aggiorna regole su capacità di allevamento, rilascio, segnalazione dei pesci morti e fornitura di sigilli agli osservatori regionali. Il regolamento delegato recepisce tali elementi e apporta ulteriori correzioni agli allegati tecnici del regolamento di base.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2053
L’articolo 1 sopprime l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2053 e modifica gli allegati XII, XIII, XV e XV bis. Si tratta quindi di un intervento puntuale ma rilevante sul sistema di controllo e tracciabilità del tonno rosso, più che di una riscrittura generale del piano pluriennale.
Protocollo per le operazioni di rilascio
L’allegato XII è sostituito integralmente e disciplina in modo dettagliato le operazioni di rilascio del tonno rosso. Gli ordini di rilascio possono essere emessi prima dell’ingabbiamento o dopo l’ingabbiamento, a seconda delle circostanze indicate nel testo: rifiuto dell’operazione di trasferimento da parte dell’autorità competente, mancato rilascio dell’autorizzazione di ingabbiamento entro un mese, accertamento che il peso ingabbiato supera il quantitativo catturato dichiarato, assenza di copertura del pesce residuo da eBCD o riscontro di eccesso di pesce.
Nei casi di rilascio dopo l’ingabbiamento, il peso totale da rilasciare va convertito in numero di esemplari applicando il peso medio risultante dalle riprese video delle fotocamere stereoscopiche utilizzate nell’operazione di ingabbiamento. Prima del rilascio, il pesce deve essere separato e trasferito in una gabbia da trasporto vuota, con monitoraggio mediante fotocamera di controllo in acqua; il numero dei pesci separati deve corrispondere all’ordine di rilascio. La separazione preliminare deve avvenire in presenza di un osservatore regionale ICCAT.
Registrazione, dichiarazione e controlli
Il rilascio in mare da gabbie da trasporto o da allevamento deve essere registrato mediante videocamera e tutte le operazioni di rilascio in mare devono essere osservate da un osservatore regionale ICCAT. Per ogni operazione va compilata una relazione di rilascio secondo il modello previsto, che deve essere convalidata dall’osservatore regionale. La relazione deve essere presentata alle autorità competenti entro 48 ore dall’operazione, ai fini della trasmissione al segretariato ICCAT.
Il regolamento prevede inoltre un modello di relazione molto dettagliato, con indicazioni su soggetti coinvolti, identificativi ICCAT, riferimenti alle autorizzazioni e agli eBCD, numero di esemplari e peso rilasciati, dati dell’osservatore e dell’operatore, presenza dell’osservatore e eventuali disaccordi o violazioni procedurali.
Tempi, distanze e responsabilità
Le operazioni di rilascio da reti a circuizione, tonnare o gabbie da trasporto devono essere eseguite immediatamente dopo la ricezione dell’ordine di rilascio. I rilasci dalle aziende devono avvenire entro tre mesi dall’ultima operazione di ingabbiamento e a una distanza minima di dieci miglia dall’azienda; per rilasci di meno di cinque tonnellate, le autorità competenti possono ridurre la distanza minima fino ad almeno cinque miglia.
Il comandante del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell’operazione di rilascio. Le autorità dello Stato membro o della PCC dell’azienda possono adottare misure supplementari per assicurare che il rilascio avvenga nel momento e nel luogo più opportuni per massimizzare il ritorno dei pesci allo stock.
Modifica del modello di segnalazione per i pesci morti o persi
Nell’allegato XIII, parte F, il modello di segnalazione viene aggiornato con una nuova colonna relativa alla destinazione dei pesci morti, distinguendo tra esemplari rigettati in mare ed esemplari sbarcati. La modifica è destinata a migliorare la tracciabilità delle mortalità durante ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio.
VMS e sigilli ICCAT
Nell’allegato XV è precisato che, salvo regole più severe applicabili a specifiche attività ICCAT, ogni Stato membro di bandiera deve istituire un sistema VMS per tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i rimorchiatori, indipendentemente dalla lunghezza, se autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera.
Nell’allegato XV bis, il regime dei sigilli ICCAT per gli osservatori regionali viene rafforzato: prima dell’impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l’entità che gestisce il programma di osservazione regionale deve fornire ad ogni osservatore almeno 25 sigilli e tenere un registro dei sigilli forniti e utilizzati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La relazione illustrativa evidenzia che l’entrata in vigore immediata è giustificata dal fatto che le disposizioni incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle connesse attività economiche.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2023/2053
L’articolo 1 sopprime l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2053 e dispone la modifica degli allegati XII, XIII, XV e XV bis secondo il testo allegato al regolamento delegato.
Protocollo per le operazioni di rilascio
L’allegato XII è sostituito integralmente. Sono disciplinati: i casi in cui gli ordini di rilascio sono emessi prima dell’ingabbiamento o dopo l’ingabbiamento; la conversione del peso totale da rilasciare in numero di esemplari sulla base del peso medio ricavato dalle riprese video; la separazione preventiva dei pesci e il loro trasferimento in gabbia da trasporto vuota; l’obbligo di presenza di un osservatore regionale ICCAT; la registrazione video del rilascio in mare; la compilazione e validazione della dichiarazione di rilascio, da presentare entro 48 ore alle autorità per la trasmissione al segretariato ICCAT.
Tempi, distanze e responsabilità nel rilascio
Le operazioni di rilascio da reti a circuizione, tonnare o gabbie da trasporto devono essere eseguite immediatamente dopo la ricezione dell’ordine di rilascio. I rilasci dalle aziende devono avvenire entro tre mesi dall’ultima operazione di ingabbiamento e a una distanza minima di dieci miglia dall’azienda; per rilasci inferiori a cinque tonnellate, la distanza può essere ridotta dalle autorità competenti ad almeno cinque miglia. Il comandante del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda risponde della sopravvivenza del pesce fino al termine del rilascio. Sono possibili misure supplementari nazionali o della PCC. È escluso il rilascio di tonno rosso dalle tonnare a seguito del sollevamento degli attrezzi al termine dell’attività.
Relazione di rilascio ICCAT
È introdotto o aggiornato il modello di relazione di rilascio ICCAT, con indicazione dei dati sull’azienda o nave/tonnara/rimorchiatore, sui riferimenti dell’ordine di rilascio, sulle autorizzazioni di ingabbiamento e sugli eBCD, nonché sui dettagli dell’operazione di rilascio, sul numero di esemplari e sul peso rilasciato, sulla presenza dell’osservatore e sui motivi di eventuali disaccordi o norme non rispettate.
Segnalazione dei pesci morti o persi
Nell’allegato XIII, parte F, viene aggiunta una nuova colonna al modello di segnalazione relativa alla destinazione dei pesci morti, distinguendo tra esemplari rigettati in mare e sbarcati. La modifica riguarda le segnalazioni dei pesci che muoiono durante ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio.
VMS per pescherecci e rimorchiatori
Nell’allegato XV è precisato che, salvo disposizioni più rigorose applicabili a specifiche attività ICCAT, ogni Stato membro di bandiera deve istituire un VMS per tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza, autorizzati a pescare in acque oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera.
Sigilli ICCAT per gli osservatori regionali
Nell’allegato XV bis si stabilisce che, prima dell’impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l’entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell’ICCAT deve fornire almeno 25 sigilli ICCAT a ciascun osservatore regionale sotto la propria responsabilità e tenere un registro dei sigilli forniti e utilizzati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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