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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2564

Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze

Normativa europea32024R2564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature di numerose sostanze pericolose ai sensi del CLP, recependo i pareri del RAC dell’ECHA e alcune valutazioni scientifiche successive. Introduce nuove voci, modifica classificazioni già esistenti, inserisce valori STA e fattori M e sopprime voci ormai assorbite da denominazioni più generali. Le nuove classificazioni si applicano dal 1° maggio 2026, ma i fornitori possono applicarle volontariamente già dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Modifica la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze pericolose nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze e miscele disciplinate dal regolamento (CE) n. 1272/2008, con effetto sull’intera UE e nei Paesi SEE in quanto atto rilevante ai fini del SEE. Incide sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di specifiche sostanze elencate nell’allegato VI, parte 3, tabella 3, includendo l’inserimento di nuove voci, l’aggiornamento di voci esistenti e la soppressione di voci divenute superflue; restano impregiudicati gli obblighi generali del CLP per le sostanze e miscele non interessate. Sono previste esclusioni solo implicite, nel senso che il regolamento non modifica in via generale l’intero sistema CLP ma soltanto le sostanze espressamente elencate nell’allegato.

Regolamento delegato (UE) 2024/2564: classificazione e etichettatura armonizzate di determinate sostanze

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), aggiornando la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, relativa alle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze pericolose. L’atto si fonda sull’articolo 37, paragrafo 5, CLP e recepisce i pareri del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, nonché ulteriori valutazioni scientifiche effettuate dalla Commissione.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che l’allegato VI del CLP contiene l’elenco delle classificazioni armonizzate da utilizzare come base per la classificazione delle sostanze e, per riflesso, delle miscele. I considerando evidenziano che sono state presentate all’ECHA proposte per introdurre o aggiornare classificazioni armonizzate di varie sostanze; il RAC ha adottato i relativi pareri tra marzo, maggio, giugno, settembre e dicembre 2022. La Commissione riferisce di aver esaminato anche informazioni supplementari presentate da alcuni portatori di interessi, ma di non averle ritenute sufficienti a mettere in dubbio l’analisi scientifica del RAC per alcune sostanze specifiche.

Ambito oggettivo dell’aggiornamento

L’intervento riguarda esclusivamente alcune sostanze elencate nell’allegato del regolamento, per le quali vengono:

  • inserite nuove voci armonizzate;
  • sostituite voci esistenti con classificazioni aggiornate;
  • soppresse voci divenute ridondanti.

L’aggiornamento interessa sia i profili di pericolo per la salute umana sia quelli ambientali, con effetti sulle etichette, sui pittogrammi, sulle indicazioni di pericolo, sulle avvertenze, sui limiti di concentrazione specifici, sui fattori M e sulle stime di tossicità acuta (STA).

Nuove voci inserite nell’allegato VI

Tra le nuove classificazioni armonizzate inserite figurano, in particolare:

  • tubi di carbonio a parete multipla (MWCNT), classificati come Carc. 1B e STOT RE 1;
  • α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide e isomeri correlati, classificati come Skin Sens. 1B;
  • acetossima, con classificazione carcinogena, tossicità acuta, STOT e sensibilizzazione cutanea;
  • (3E)-dec-3-en-2-one, con classificazioni di tossicità acuta, pericolo di aspirazione, irritazione cutanea e pericolo ambientale;
  • 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one, classificato Repr. 1B e pericoloso per l’ambiente acquatico;
  • neodecanoato di 2,3-epossipropile, classificato Muta. 2 e Skin Sens. 1A;
  • bentiavalicarb-isopropile, classificato Carc. 1B, Repr. 2, Skin Sens. 1 e Aquatic Chronic 2;
  • salicilato di esile, classificato Repr. 2 e Skin Sens. 1;
  • 7-ossabiciclo[4.1.0]eptan-3-carbossilato di 7-ossabiciclo[4.1.0]ept-3-ilmetile, classificato Muta. 2, STOT RE 2 e Skin Sens. 1;
  • 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis[[4-[[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio e sostanze correlate, classificati come Resp. Sens. 1A e Skin Sens. 1;
  • 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato di sodio, classificato Repr. 1B e Eye Dam. 1;
  • 1,4-dicloro-2-nitrobenzene, classificato Carc. 1B;
  • 2-[etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil]ammino]etanolo, classificato Skin Sens. 1A;
  • fenpropidin, con classificazione Repr. 2, tossicità acuta, STOT, irritazione cutanea, danno oculare, sensibilizzazione cutanea e pericolo per l’ambiente acquatico;
  • 1H-benzotriazolo e metil-1H-benzotriazolo, entrambi classificati Aquatic Chronic 2;
  • N,N’-metilendiacrilammide, classificata Muta. 1B;
  • 2-etilperossiesanoato di terz-butile, classificato Repr. 1B e Skin Sens. 1.

Classificazioni sostituite o aggiornate

Il regolamento sostituisce varie voci preesistenti, adeguandone la classificazione e l’etichettatura armonizzate. In particolare:

  • trimetil borato viene classificato come liquido infiammabile, tossico per la riproduzione e tossicità acuta;
  • etantiolo/etilmercaptano viene classificato come liquido estremamente infiammabile, tossicità acuta e pericolo ambientale;
  • zolfo riceve una classificazione di irritazione cutanea;
  • fiocchi di rame rivestiti di acido alifatico vengono ricondotti a una classificazione tossicologica e ambientale specifica, con valori STA e fattori M;
  • n-esano viene riclassificato con pericoli fisici, riproduttivi, da aspirazione, STOT e ambientali;
  • bifenil-2-olo/2-fenilfenolo/2-idrossibifenile riceve classificazioni per cancerogenicità, corrosione cutanea, danno oculare, sensibilizzazione cutanea e pericolo ambientale;
  • formaldeide viene mantenuta con classificazioni molto gravi per cancerogenicità, mutagenicità, tossicità acuta, corrosione cutanea e sensibilizzazione, con limiti specifici di concentrazione;
  • acido formico viene riclassificato con pericoli fisici, corrosivi e tossici, e con limiti di concentrazione per varie categorie;
  • dicamba riceve una classificazione di tossicità acuta, STOT e pericolo ambientale;
  • acido peracetico viene classificato come perossido organico, con tossicità acuta molto elevata e forte pericolo ambientale;
  • 3,4,5-triidrossibenzoato di propile viene classificato come tossico acuto, sensibilizzante e pericoloso per l’ambiente acquatico;
  • glifosato viene classificato Eye Dam. 1 e Aquatic Chronic 2;
  • S-metolachlor viene classificato Carc. 2, Skin Sens. 1 e pericolo per l’ambiente acquatico;
  • piraclostrobin viene classificato Repr. 2, tossico acuto, STOT e pericoloso per l’ambiente acquatico;
  • perossido di dibenzoile viene classificato come perossido organico di tipo B, con irritazione oculare, sensibilizzazione e pericolo ambientale.

Valori STA, fattori M e limiti di concentrazione specifici

L’allegato introduce o aggiorna anche parametri tecnici di classificazione, fondamentali per la corretta etichettatura delle miscele. Tra gli elementi più rilevanti:

  • per i perborati/perossoborati sono fissati STA inalatori e orali e limiti specifici per Eye Dam. 1 / Eye Irrit. 2;
  • per fenpropidin sono previsti STA inalatorio e orale e fattori M elevati per la classificazione ambientale;
  • per i diversi tipi di argento sono previsti fattori M differenziati, con valori molto più severi per il nanoargento;
  • per formaldeide, acido formico, acido peracetico e altre sostanze sono indicati limiti di concentrazione specifici per il passaggio tra diverse classi di pericolo;
  • per dicamba, acido peracetico, piraclostrobin e altre sostanze sono indicati anche valori di STA per le vie inalatoria, orale o cutanea.

Sostituzione e soppressione di voci superate

Il regolamento sopprime le voci relative ai numeri di sostanza 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 e 029-024-00-X, perché sostituite o assorbite da nuove voci armonizzate relative ai composti del perborato/perossoborato e al rame in forma più generale. Il considerando relativo ai fiocchi di rame e al rame granulato chiarisce che alcune vecchie denominazioni sono state ricondotte alla voce più ampia "rame; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg]".

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2026. È però espressamente consentito applicare in via anticipata, già dalla data di entrata in vigore, le nuove classificazioni, etichettature e modalità di imballaggio conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato. La scelta del legislatore europeo risponde all’esigenza di concedere ai fornitori un periodo di adeguamento per etichette, imballaggi e scorte esistenti, pur favorendo un’anticipazione volontaria per tutelare salute umana e ambiente.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato VI del CLP

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’intervento riguarda la tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI, che contiene la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose.

Nuove classificazioni armonizzate inserite

Vengono inserite nuove voci per diverse sostanze, tra cui: tubi di carbonio a parete multipla (MWCNT), acetossima, (3E)-dec-3-en-2-one, neodecanoato di 2,3-epossipropile, salicilato di esile, zolfo, 2-[etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil]ammino]etanolo, glifosato, argento nelle sue forme fisiche (massiccio, polvere, nanoargento), S-metolachlor, dicamba, acido peracetico, 1H-benzotriazolo, metil-1H-benzotriazolo, N,N’-metilendiacrilammide, 2-etilperossiesanoato di terz-butile e altre sostanze elencate nell’allegato.

Classificazioni aggiornate e sostituzione di voci esistenti

Sono sostituite e aggiornate varie voci, tra cui trimetil borato, etantiolo/etilmercaptano, fiocchi di rame rivestiti di acido alifatico, n-esano, bifenil-2-olo, formaldeide, acido formico, 3,4,5-triidrossibenzoato di propile, piraclostrobin, 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato di sodio, perossido di dibenzoile e il composto fenpropidin. Per alcune sostanze vengono aggiornate anche le classificazioni ambientali, tossicologiche, di sensibilizzazione e le etichettature di pericolo.

Valori STA, fattori M e limiti specifici di concentrazione

Per più sostanze sono introdotti o aggiornati valori di stima della tossicità acuta (STA) per via orale, cutanea o inalatoria, nonché fattori M e limiti di concentrazione specifici. Tra gli esempi: fenpropidin con STA inalatoria e orale; formaldeide e acido formico con limiti specifici di concentrazione; acido peracetico con STA per più vie di esposizione; vari perborati con STA e limiti per Eye Dam. 1 / Eye Irrit. 2; nanoargento e polvere d’argento con fattori M differenti.

Soppressione di voci superate

Sono soppresse alcune voci che risultano sostituite o ricondotte a denominazioni più generiche, in particolare quelle relative ai composti del perborato/ perossoborato e la voce del rame granulato. La soppressione evita duplicazioni e allinea l’elenco armonizzato alla nomenclatura più generale del rame e dei composti borati corrispondenti.

Entrata in vigore, applicazione e applicazione anticipata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° maggio 2026. Tuttavia, sostanze e miscele possono già essere classificate, ეტichettate e imballate secondo le nuove regole a partire dalla data di entrata in vigore, consentendo l’adeguamento anticipato da parte dei fornitori.

Come è indicizzato

Materieclassificazione e etichettatura delle sostanze chimichesicurezza chimicasalute e sicurezza sul lavorotutela dell’ambientemercato interno

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