Sentenza del 06/03/2018 n. 969 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Azione revocatoria - Criteri di determinazione dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta aliquota dell'imposta di registro applicabile a una sentenza che accoglie un'azione revocatoria fallimentare e ordina la restituzione di somme alla massa dei creditori. Il punto era stabilire se la decisione dovesse scontare l'imposta fissa prevista per i provvedimenti che incidono sulla validità o sull'efficacia del contratto, oppure l'imposta proporzionale prevista per le sentenze di condanna al pagamento di somme o valori.
La decisione
La sentenza di revocatoria fallimentare è soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La revocatoria, infatti, rende l'effetto solutorio inopponibile ai creditori concorsuali e impone le conseguenti restituzioni, ma non invalida né dichiara inefficace il contratto originario tra le parti, che resta valido ed efficace inter partes. Non trova quindi applicazione l'imposta fissa prevista dall'art. 8, primo comma, lett. e), riferita ai provvedimenti che determinano la caducazione del titolo negoziale.
Norme richiamate
Art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori.
Si applica quando la decisione giudiziaria impone il pagamento o la restituzione di somme in quanto tali, senza che ciò dipenda dal trasferimento di beni o dall'attribuzione di diritti. La sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare rientra in questa categoria.
Art. 8, primo comma, lett. e), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Provvedimenti giudiziari che dichiarano o dispongono la caducazione di un titolo negoziale.
Prevede l'imposta fissa per le decisioni che incidono sulla validità o sull'efficacia del contratto, determinandone l'invalidità, l'inefficacia o altra forma di caducazione. Non si applica quando il contratto resta valido ed efficace tra le parti.
Azione revocatoria fallimentare
Produce l'inopponibilità dell'atto o dell'effetto solutorio nei confronti dei creditori concorsuali, senza necessariamente eliminare o invalidare il contratto nei rapporti tra i contraenti.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro occorre guardare agli effetti concretamente prodotti dal provvedimento giudiziario, non soltanto al nome dell'azione esercitata.
- Se la sentenza ordina il pagamento o la restituzione di somme autonome rispetto alla validità del contratto, si applica normalmente il regime proporzionale previsto per le condanne pecuniarie.
- L'imposta fissa è invece riferibile ai provvedimenti che caducano il contratto, dichiarandolo invalido, inefficace o comunque privandolo di effetti giuridici.
- La revocatoria fallimentare, di regola, tutela la massa dei creditori rendendo l'atto o il suo effetto inopponibile alla procedura, ma lascia il contratto valido tra le parti: perciò la condanna restitutoria segue il trattamento fiscale delle condanne pecuniarie.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra invalidità o inefficacia del contratto e mera inopponibilità dell'effetto prodotto dall'atto nei confronti di determinati soggetti, come i creditori concorsuali.
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