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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26638/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, che a sua volta aveva respinto l'opposizione al decreto della Commissione territoriale reiettivo della domanda di protezione internazionale. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, ma dal testo emerge che non risultava notificato al Ministero. La Corte ha esaminato preliminarmente la regolarità della notificazione del ricorso e la presenza dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, richiamando il principio secondo cui, in assenza di tale prova e in mancanza di difese dell'intimato, il ricorso è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che non era stata prodotta, prima dell'adunanza camerale, la prova della notifica del ricorso per cassazione né l'avviso di ricevimento. Poiché il Ministero non si era costituito e non aveva svolto attività difensiva, la Corte ha escluso la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. o di concedere un termine per il deposito della prova mancante. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, mentre è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta richiede, ai fini della prova del suo perfezionamento e dell'instaurazione del contraddittorio, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.

  • art. 140 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    Anche la raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità deve essere provata mediante l'avviso di ricevimento.

  • art. 372 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, anche senza previa notificazione alle altre parti mediante elenco.

  • art. 379 c.p.c.

    fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c.

    Il deposito dell'avviso di ricevimento è consentito fino all'inizio della relazione nella pubblica udienza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c.

    Nel rito camerale l'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'adunanza della Corte prima dell'apertura della relazione.

  • art. 291 c.p.c.

    non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

    In mancanza della prova della notifica e senza attività difensiva dell'intimato, non è disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso.

  • art. 180 bis c.p.c.

    può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c.

    Il difensore presente può chiedere la rimessione in termini per il deposito dell'avviso solo offrendo prova documentale di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1

    secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere richiesto all'amministrazione postale secondo la disciplina speciale sulle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    L'ulteriore importo dovuto è pari al contributo unificato previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato è necessaria a dimostrare il perfezionamento della notificazione del ricorso e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Se il ricorso per cassazione non risulta notificato e non è depositata la prova della notifica entro l'adunanza o l'udienza fissata, il ricorso è inammissibile quando l'intimato non si costituisce e non svolge difese.
  • In difetto di prova della notificazione, la Corte non può disporre la rinnovazione della notifica né concedere un termine per il deposito dell'avviso, salvo che il difensore presenti tempestiva istanza di rimessione in termini e dimostri di essersi attivato per ottenere il duplicato.
  • La possibilità di deposito dell'avviso di ricevimento è ammessa sino all'udienza di discussione o, nel rito camerale, sino all'adunanza della Corte, prima dell'inizio della relazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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