Sentenza n. 4466/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 24/01/2025 prot. n. -OMISSIS- del 28/01/2025 emessa dal Responsabile del Servizio 7 (Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Pianificazione, P.I.P., Condono Edilizio e Tutela Paesaggistico-Ambientale) del Comune di Massa Lubrense e notificata il 06/02/2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ad ordinanza di demolizione di opere abusive n. -OMISSIS-, e del verbale di constatazione di detta inottemperanza del 24/09/2018 della Polizia Municipale di Massa Lubrense notificato in data 06/02/2025; nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, nonché verbale di constatazione dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale emessa ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo, da un lato, la violazione del principio di irretroattività della sanzione, dei principi di certezza dei rapporti giuridici, tipicità e legalità, nonché eccesso di potere, sostenendo che l'ordine di demolizione posto a fondamento della sanzione avrebbe replicato un precedente ordine risalente al 2007. Dall'altro lato, ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, dei principi di buon andamento e certezza del diritto, nonché decadenza, prescrizione, abuso del diritto ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che l'inottemperanza era stata accertata dalla Polizia municipale il 24 settembre 2018 e che, in ogni caso, il procedimento sanzionatorio si sarebbe dovuto concludere entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del 27 agosto 2019; l'ordinanza sanzionatoria, notificata il 6 febbraio 2025, sarebbe quindi intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla prescrizione. Ha precisato che il primo motivo poteva essere disatteso, poiché l'ordinanza di demolizione del 2018 non era stata impugnata né annullata e poteva costituire il fondamento della sanzione, anche se avesse eventualmente replicato un precedente ordine di demolizione. Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023 e la propria precedente decisione n. 1648/2026, il Collegio ha qualificato l'inottemperanza all'ordine di demolizione come illecito amministrativo omissivo istantaneo a effetti permanenti, consumato allo scadere del termine di 90 giorni per adempiere, senza che la protrazione degli effetti determini la permanenza dell'illecito. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dunque dalla consumazione dell'illecito, o comunque, nel caso concreto, dall'accertamento dell'inottemperanza del 24 settembre 2018. Poiché l'ordinanza sanzionatoria era stata emessa e notificata soltanto nel 2025, il potere sanzionatorio era prescritto. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; la relativa potestà sanzionatoria è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981.
art. 28 l. 689/1981
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Il termine quinquennale decorre dalla consumazione dell'illecito amministrativo di inottemperanza, individuata nello scadere del termine di 90 giorni per adempiere all'ordine di demolizione, e non dalla cessazione degli effetti dell'illecito.
art. 31, d.P.R. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un secondo illecito amministrativo omissivo e produce, oltre agli effetti previsti dalla norma, il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
art. 31, commi 4-ter e 4-quater, d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono richiamate nel quadro normativo della sanzione pecuniaria introdotta dalla legge n. 164/2014 e degli effetti dell'inottemperanza.
legge n. 164/2014
La legge ha introdotto nell'art. 31 d.P.R. 380/2001 i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, prevedendo la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Massime di principio
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce un illecito amministrativo omissivo istantaneo a effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione, se l'obbligo non è stato adempiuto.
- Il termine quinquennale di prescrizione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 decorre dalla consumazione dell'illecito, coincidente con la scadenza del termine per adempiere, e non dalla cessazione degli effetti della situazione abusiva.
- L'accertamento dell'inottemperanza effettuato dopo la scadenza del termine di 90 giorni non sposta, in linea generale, il momento consumativo dell'illecito; nel caso concreto, esso costituisce comunque il termine più favorevole all'amministrazione ai fini del computo della prescrizione.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata dopo il decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 28 l. 689/1981, salvo validi atti interruttivi della prescrizione.
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