Sentenza n. 2382/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 627/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per determinati anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00 a favore di due ricorrenti ed euro 1.500,00 a favore del terzo, oltre agli interessi legali dal sorgere al soddisfo. La sentenza aveva inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di lavoro, ma i ricorrenti non hanno chiesto l'esecuzione di tale capo, relativo alle somme distratte in favore dei difensori. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando l'inerzia del Ministero nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, nonché il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L'obbligo conformativo comprende l'attribuzione ai ricorrenti dei benefici economici riconosciuti dal giudice del lavoro e degli interessi legali espressamente previsti dal titolo, ma non ulteriori accessori né la rivalutazione monetaria, non riconosciuti dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte dopo il termine assegnato e per un ulteriore termine di sessanta giorni. È stata inoltre fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della presente sentenza fino all'integrale pagamento. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua, considerata la protratta e ingiustificata inerzia, la semplicità degli adempimenti e l'assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto ai docenti dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata quando l'inadempimento persiste ingiustificatamente e la sua fissazione non risulta manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 1, comma 781, lettera a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., relativo alla penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato quando l'amministrazione sia rimasta inerte.
- L'obbligo conformativo del giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto del titolo esecutivo: l'amministrazione deve attribuire esclusivamente le somme e gli accessori riconosciuti dal giudicato, senza che possano essere aggiunti interessi, rivalutazione monetaria o ulteriori accessori non previsti.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso di un termine assegnato per l'adempimento spontaneo e all'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è applicabile quando l'inadempimento del giudicato sia protratto e ingiustificato, gli adempimenti siano di limitata complessità e non emergano circostanze tali da rendere la misura manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza per ogni giorno di ulteriore ritardo, ferma restando l'attivazione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta dopo il termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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