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Circolare

Circolare numero 76 del 22-05-2019

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio anche prodotti agricoli e alimentari provenienti da comparti agronomici diversi da quelli della propria azienda, purché acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli e con prevalenza del fatturato dei prodotti propri su quello dei prodotti acquistati. Tale attività non fa venir meno la qualificazione agricola dell’azienda né l’assoggettamento a contribuzione agricola unificata. Vengono inoltre fornite istruzioni per la compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.), precisando quali quadri considerare e come indicare il fabbisogno aziendale e l’attività di vendita.

Vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari acquistati da altri imprenditori agricoli e riflessi previdenziali

Vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli

La circolare esamina l’effetto della modifica introdotta dal comma 700 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita diretta al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli. Il documento chiarisce i presupposti della nuova facoltà di vendita, i riflessi sull’inquadramento previdenziale e le istruzioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.).

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La circolare richiama anche l’articolo 2135 c.c., che definisce imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Sono considerate attività connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento.

Novità introdotta dal comma 700 della legge n. 145/2018

Il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha aggiunto all’articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001 il comma 1-bis, ampliando la possibilità di vendita diretta. In base alla nuova previsione, gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio anche prodotti agricoli e alimentari appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti dalla propria azienda, purché tali prodotti siano acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

La circolare precisa che i prodotti oggetto di rivendita possono quindi essere diversi da quelli normalmente e ordinariamente ottenuti nell’azienda agricola, e quindi anche acquistati sul mercato, ma solo entro i limiti e alle condizioni fissate dalla norma.

Condizioni da rispettare per la vendita dei prodotti acquistati

Il documento individua due condizioni cumulative:

  • i prodotti da rivendere devono essere acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, con esclusione di qualsiasi attività di intermediazione commerciale;
  • il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

La circolare chiarisce che il trasferimento dei prodotti deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli. Non è quindi ammesso un passaggio attraverso soggetti intermediari.

Quanto al requisito della prevalenza, esso va verificato esclusivamente in termini di fatturato e non di quantità. Pertanto, anche se la quantità di prodotti acquistati fosse superiore a quella dei prodotti propri destinati alla vendita, la condizione risulta comunque soddisfatta se il fatturato dei prodotti aziendali resta superiore a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Riflessi sull’inquadramento previdenziale

La nuova disciplina non altera la qualificazione agricola dell’azienda, purché l’attività di vendita al dettaglio sia svolta nei limiti sopra indicati. La circolare afferma espressamente che tale attività non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda.

Di conseguenza, le aziende che svolgono, unitamente alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all’allevamento di animali, anche la vendita al dettaglio di prodotti propri e di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, continuano ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.

Indicazioni operative per la Denuncia Aziendale (D.A.)

In relazione alla compilazione della Denuncia Aziendale, la circolare indica che possono essere considerate aziende con attività principale agricola quelle tenute alla compilazione dei quadri F, G e H del modello D.A., relativi a terreni, allevamenti e macchine agricole.

Per il quadro E, relativo al fabbisogno aziendale, le giornate lavorative da indicare sono solo quelle necessarie per la coltivazione e l’allevamento. Le giornate riferite all’attività di vendita al dettaglio non devono essere ricomprese in tale quantificazione, ma devono essere riportate nel campo "NOTE" del modello D.A.

Sintesi conclusiva

La circolare conferma che la vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari acquistati da altri imprenditori agricoli è ammessa, ma solo in presenza di acquisto diretto, assenza di intermediazione e prevalenza del fatturato dei prodotti propri. Tale facoltà non incide sulla natura agricola dell’azienda né sull’obbligo di contribuzione agricola unificata, e richiede specifiche modalità di compilazione della D.A. per distinguere le attività di produzione da quelle di vendita.

Punti principali

Premessa normativa sulla vendita diretta

L’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Estensione introdotta dalla legge n. 145/2018

Il comma 700 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001, consentendo agli stessi imprenditori agricoli di vendere al dettaglio anche prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli aziendali, purché acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Condizioni per la rivendita dei prodotti acquistati

La circolare evidenzia due condizioni essenziali: i prodotti destinati alla rivendita devono essere acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, senza intermediazione commerciale; inoltre, il fatturato derivante dai prodotti della propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello derivante dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Criterio di prevalenza del fatturato

La prevalenza è riferita al fatturato e non alla quantità dei prodotti. Di conseguenza, anche se la quantità dei prodotti acquistati e rivenduti fosse superiore a quella dei prodotti propri, la condizione normativa è rispettata se il fatturato dei prodotti aziendali resta superiore a quello dei prodotti acquistati.

Effetti sull’inquadramento previdenziale

L’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, se svolta alle condizioni previste dalla nuova disciplina, non esclude i requisiti per la definizione agricola dell’azienda. Le aziende che svolgono anche tale attività continuano quindi ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.

Compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.)

Ai fini della D.A., sono considerate aziende che esercitano come attività principale la produzione agricola quelle tenute alla compilazione dei quadri F, G e H, relativi rispettivamente a terreni, allevamenti e macchine agricole. Nel quadro E, il fabbisogno aziendale deve essere calcolato indicando le giornate lavorative occorrenti per coltivazione e allevamento, escludendo quelle riferite alla vendita al dettaglio, che vanno invece inserite nel campo "NOTE" del modello.

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