Cassazione Civile, Ordinanza n. 27026/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente assicurativo)
La controversia
La controversia nasce da una polizza di responsabilità civile stipulata da una ASL con un agente SAI, poi modificata con l’intervento di un broker assicurativo che ottenne l’inserimento di una clausola di brokeraggio e la previsione di provvigioni a proprio favore. Alla scadenza e in occasione del rinnovo della polizza, la ASL e l’assicuratore sottoscrissero una nuova appendice che prorogava il rapporto ma non riportava espressamente la clausola broker. Il broker rivendicò comunque le provvigioni maturate sul rinnovo, sostenendo la persistenza della clausola e la rilevanza causale della propria attività. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello fu invece accolta, con condanna degli agenti al pagamento delle provvigioni. In cassazione l’agente SAI dedusse, con due motivi, violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe deciso la causa non sulla previa verifica della permanenza della clausola di brokeraggio, ma applicando direttamente le norme sulla mediazione; e violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. e della disciplina speciale del brokeraggio, per avere riconosciuto il diritto alle provvigioni pur in assenza di partecipazione del broker alla conclusione del rinnovo e senza accertare che la clausola fosse stata riprodotta o comunque mantenuta efficace. L’altro ricorrente, agente dell’altra compagnia assicuratrice, propose a sua volta tre motivi, contestando soprattutto la propria legittimazione passiva, la corretta applicazione delle regole sulla coassicurazione e l’omesso esame di fatti documentali relativi al pagamento dei premi e alla trattenuta delle provvigioni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale, osservando che il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto ai compensi di brokeraggio facendo riferimento alla clausola originaria senza previamente stabilire se essa fosse ancora valida e vincolante dopo la sottoscrizione dell’appendice successiva, che era stata conclusa direttamente dalle parti senza intermediazione e senza previsione dei compensi del broker. Il ricorso incidentale è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’agente SAI, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’altro agente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che il riconoscimento del diritto del broker alle provvigioni presupponeva un previo accertamento sulla persistenza della vigenza della clausola di brokeraggio dopo la nuova appendice di polizza; tale accertamento era mancato, mentre la decisione di merito aveva in modo contraddittorio affermato sia la rilevanza causale dell’attività del broker sia che il rinnovo era stato sottoscritto direttamente dalle parti senza intermediazione e senza pattuizione dei compensi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; se la parte chiede l’accertamento della validità di una clausola contrattuale come titolo del credito, la decisione deve verificare preliminarmente tale presupposto senza sostituirlo con una diversa base giuridica non scrutinata.
art. 1754 c.c.
La disciplina della mediazione non può essere applicata automaticamente al broker assicurativo senza verificare la speciale funzione e il titolo contrattuale specifico della provvigione.
art. 1755 c.c.
Il diritto alla provvigione presuppone un nesso causale tra l’attività dell’intermediario e la conclusione dell’affare; tuttavia, nel caso di brokeraggio assicurativo, occorre prima verificare la persistenza della clausola contrattuale che regola il compenso.
art. 1911 c.c.
In tema di coassicurazione, la ripartizione dei rapporti tra assicuratori e la titolarità passiva vanno ricostruite in relazione alla struttura del contratto e alla clausola di delega.
art. 2697 c.c.
Le deduzioni fattuali e documentali rilevano ai fini della prova dei pagamenti e delle trattenute delle provvigioni, ma il loro esame è logicamente successivo all’accertamento del titolo contrattuale del credito.
artt. 370 e 371 c.p.c.
È richiamato il principio dell’unicità del processo di impugnazione: il ricorso successivo si converte in ricorso incidentale se proposto nel termine di legge.
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 109
La figura del broker assicurativo va inquadrata nella disciplina speciale dell’intermediazione assicurativa, non ridotta alla mera mediazione codicistica.
l. 28 novembre 1984, n. 792, artt. 1 ss.
Richiamata quale disciplina previgente del brokeraggio assicurativo, utile a distinguere il broker dalla mediazione ordinaria.
art. 2 l. 11 novembre 1986, n. 772
Richiamata in relazione alla disciplina della coassicurazione e alla distinzione tra compagnie partecipanti e compagnia delegataria.
Massime di principio
- Quando il credito dell’intermediario dipende da una clausola contrattuale di brokeraggio, il giudice deve prima accertare se la clausola sia rimasta efficace anche dopo il rinnovo o la modifica del contratto principale; solo dopo tale verifica può esaminare il diritto al compenso.
- Non è corretto fondare la condanna al pagamento di provvigioni su una mera affermazione di causalità dell’attività dell’intermediario, se la domanda è costruita sul permanere di una specifica clausola negoziale non espressamente riprodotta nel successivo accordo.
- In tema di brokeraggio assicurativo, la disciplina speciale dell’intermediazione non può essere confusa con la mediazione codicistica: la spettanza della provvigione va letta alla luce del titolo contrattuale e dell’assetto negoziale concreto.
- Se il rinnovo di una polizza è sottoscritto direttamente dalle parti, senza intermediazione e senza previsione dei compensi del broker, la persistenza del diritto alla provvigione richiede un espresso accertamento della continuità della clausola che lo fonda.
- Nel contratto di coassicurazione, la legittimazione passiva e l’obbligazione pro quota devono essere ricostruite in base alla struttura del rapporto e alla clausola di delega, non potendo desumersi in modo automatico da una sola imputazione interna dei premi o delle trattenute.
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