Sentenza n. 1314/2026 - Roma, Sezione 1B
per l''esatta ottemperanza della sentenza esecutiva emessa dal T.a.r. del Lazio – Roma, reg. ric. 5745/2022, pubblicata in data 09/05/2022 che ha disposto l''''annullamento delle promozioni impugnate ai soli fini della rideterminazione, nell''''ambito dello stesso novero dei promossi, delle decorrenze giuridico-amministrative delle rispettive promozioni al grado di Sottotenente di Vascello, con datazione dei rispettivi effetti da far discendere, tanto per i ricorrenti quanto per i controinteressati, ad unico ed omogeneo criterio, in base al principio secondo cui i nominativi che hanno ricevuto per primi la nomina a Guardiamarina (anno 2008) dovranno precedere coloro che l''''hanno conseguita dopo. Con condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5745/2022 sulla rideterminazione delle decorrenze delle promozioni al grado di Sottotenente di Vascello
Esito
La controversia
I quattro ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5745/2022, che aveva annullato le promozioni impugnate ai soli fini della rideterminazione, secondo un criterio unico e omogeneo, delle decorrenze giuridico-amministrative delle promozioni al grado di Sottotenente di Vascello. Nel corso del giudizio sono emersi profili di difetto di notifica, rispetto ai quali i ricorrenti sono stati onerati della rinnovazione dell'adempimento. Successivamente l'Amministrazione ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'adozione di ulteriori provvedimenti. Con atto del 16 gennaio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato che l'Amministrazione aveva dato ottemperanza alla sentenza per tre posizioni e che, per il quarto ricorrente, aveva adottato un autonomo provvedimento di non procedere al completamento della ricostruzione di carriera in seguito al congedo; hanno quindi affermato che, allo stato, non sussisteva più interesse alla prosecuzione del giudizio neppure per quest'ultimo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio sulla base delle convergenti deduzioni delle parti e per ragioni di economia processuale. Ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riguardo al ricorrente la cui posizione non richiedeva più la prosecuzione del giudizio, dopo l'adozione del provvedimento amministrativo conseguente al congedo. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere per gli altri tre ricorrenti, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza del 2022 mediante i successivi provvedimenti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato definito dopo che l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, determinando per tre ricorrenti la cessazione della materia del contendere e, per il quarto, il sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adotta atti successivi che danno esecuzione al giudicato e le parti concordano sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere per le posizioni integralmente soddisfatte.
- Il sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarato quando, anche senza una piena esecuzione della prestazione originariamente richiesta, un successivo provvedimento amministrativo rende non più utile una pronuncia sul giudizio di ottemperanza secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente.
- In presenza di posizioni processuali differenziate, il giudice può definire il medesimo giudizio con statuizioni diverse: cessazione della materia del contendere per alcuni ricorrenti e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per altri.
- La convergenza delle deduzioni delle parti sul venir meno dell'interesse e l'avvenuta esecuzione dell'obbligo conformativo possono consentire la definizione del giudizio per ragioni di economia processuale, senza ulteriore esame della conformità sostanziale degli atti sopravvenuti.
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