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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40356/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per vizi di notifica e di procedimento: 1) mancata emissione di un nuovo decreto di irreperibilita' e mancata ripetizione delle ricerche prima della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (violazione art.160 c.p.p.), con conseguente nullita' della notificazione; 2) omessa notificazione dell'estratto contumaciale al difensore nominato dall'imputato (art.548, comma 3 c.p.p.) e notificazione eseguita presso un difensore d'ufficio diverso (art.97, comma 4), con conseguente preclusione del diritto autonomo di impugnazione dell'imputato; 3) analoghe censure rispetto alla mancata emissione del nuovo decreto di irreperibilita' e alla notificazione del decreto di fissazione del giudizio d'appello (artt.159, 160, 178, 179 c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nel profilo relativo alla mancata emissione del nuovo decreto di irreperibilita' prima della notificazione dell'estratto contumaciale, richiamando consolidata giurisprudenza che impone la ripetizione delle ricerche e l'emissione di un decreto specifico per ciascuna fase. Tale omissione ha determinato la nullita' della notificazione e degli atti successivi, nullita' che non si e' ritenuta sanata poiche' l'appello era stato proposto solo dal difensore d'ufficio e non dall'imputato. Perche' non risultando cause di proscioglimento nel merito e considerando che il fatto contestato risale al 12/11/2008, la Corte ha dichiarato che il reato di ricettazione si e' estinto per prescrizione (termine decennale) e, conformemente all'art.620, comma 1, lett. a), c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.p.

    Il decreto di irreperibilita' emesso per una fase (es. giudizio di primo grado) perde efficacia con la pronuncia della sentenza; prima di notificare l'estratto contumaciale o atti relativi alla fase successiva devono essere ripetute le ricerche e deve essere emesso un nuovo decreto di irreperibilita'.

  • art. 548 c.p.p.

    La notificazione dell'estratto contumaciale deve rispettare le prescrizioni specifiche; la sua omissione o la notificazione a soggetto non abilitato puo' incidere sull'esercizio del diritto di impugnazione dell'imputato.

  • art. 159 c.p.p.

    Norme sulla notificazione degli atti agli irreperibili e sulle modalita' da osservare per garantire l'efficacia della comunicazione processuale nelle diverse fasi.

  • art. 178 c.p.p.

    Prevede la nullita' degli atti che non rispettino le forme previste per la notificazione quando la violazione incide sulla validita' dell'atto; la mancata ripetizione delle ricerche e del decreto per nuove fasi e' qualificata come nullita' di ordine generale.

  • art. 97 c.p.p.

    Regola la nomina del difensore d'ufficio e la figura del difensore designato dall'imputato; la notifica ai diversi tipi di difensore ha effetti distinti rispetto all'esercizio del diritto di impugnazione.

  • art. 179 c.p.p.

    Riguarda le modalita' di notificazione degli atti processuali e il rispetto delle formalita' previste per la validita' della notifica.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma di coordinamento sulle impugnazioni e formalita' di notifica (citata a supporto delle censure procedurali), richiede il rispetto delle prescrizioni perche' l'impugnazione abbia effetti.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione consentiti; il ricorrente ha dedotto violazioni di norme sulla notificazione e sull'irregolare svolgimento del procedimento.

  • art. 620 c.p.p.

    Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato risulta estinto per prescrizione; applicata per dichiarare l'estinzione del reato di ricettazione a seguito della declaratoria di nullita' e della maturazione del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilita' ha efficacia limitata alla singola fase: deve essere ripetuto e preceduto da nuove ricerche prima di notificare avvisi o atti relativi alla fase successiva (estratto contumaciale o decreto di citazione in appello).
  • La mancata emissione del nuovo decreto di irreperibilita' e la conseguente notifica irregolare determinano una nullita' degli atti di notifica e degli atti successivi, qualificabile come nullita' generale rilevabile in sede di impugnazione.
  • La nullita' per vizi di notifica puo' essere sanata solo se l'imputato stesso esercita l'impugnazione che riguarda il contenuto della sentenza; un'impugnazione proposta solo dal difensore d'ufficio non e' sempre sufficiente a integrare la sanatoria.
  • Se, a seguito dell'accertamento di un vizio procedurale che rende ammissibile l'impugnazione o invalida atti successivi, emerge che il reato e' nel frattempo prescritto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
  • La notificazione agli avvocati richiede attenzione alla qualifica del difensore (difensore di fiducia nominato dall'imputato vs difensore d'ufficio): notificare al soggetto sbagliato puo' precludere i diritti di difesa e determinare nullita'.

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