Sentenza n. 185/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione della Commissione d’appello che ha respinto il ricorso gerarchico contro la riduzione dal secondo al primo livello assistenziale e la conseguente rideterminazione dell’assegno di cura; impugnata anche la scheda di valutazione VITA sottostante
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare dell'assistito)
Prevale il privato
La controversia
Il padre del minore ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la rideterminazione del fabbisogno assistenziale, con conseguente riduzione dell’assegno di cura a euro 587,50. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l.p. n. 17/1993, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, lamentando che la Commissione d’appello non avesse esposto l’iter logico seguito né spiegato perché fossero state disattese le contestazioni puntuali formulate nel ricorso gerarchico. In secondo luogo, ha contestato la quantificazione dei tempi assistenziali per le singole attività, deducendo difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e violazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 694/2022: secondo il ricorrente, le concrete esigenze del minore e le modalità dell’assistenza erano state sottostimate in ambiti quali economia domestica, igiene personale, funzioni escretorie, mobilità e vita psico-sociale. La domanda cautelare è stata rinunciata. In udienza la Provincia ha riferito che una successiva valutazione avrebbe riconosciuto al minore il terzo livello assistenziale, ma con provvedimento ancora in corso di perfezionamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per il difetto di motivazione della decisione della Commissione d’appello. Pur dando conto dell’esame della documentazione, della valutazione collegiale delle aree contestate e dell’applicazione dei criteri VITA, la Commissione non ha spiegato perché le specifiche obiezioni del padre sui tempi attribuiti alle singole attività fossero infondate o non potessero modificare il fabbisogno. Il generico richiamo ai criteri metodologici non colma la lacuna, poiché proprio la loro applicazione alle concrete condizioni del minore era contestata. L’ulteriore censura sostanziale è stata assorbita. È stato annullato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e l’Amministrazione deve ripronunciarsi; il giudice non ha scrutinato direttamente la scheda VITA, non potendo sostituirsi alla valutazione amministrativa ancora da esercitare. La successiva attribuzione del terzo livello, priva di efficacia retroattiva e non ancora perfezionata, non soddisfa la pretesa dedotta in giudizio. La Provincia è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e altrettanto vale per la corrispondente normativa provinciale - ogni provvedimento amministrativo, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, deve essere motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La motivazione deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze istruttorie, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. il 30.7.2026, il ricorrente replicava alle difese dell’Amministrazione, insistendo nelle proprie conclusioni.
La disposizione è menzionata quale base del deposito della memoria difensiva; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione decisiva.
art. 8 l.p. 9/2007
In ragione delle condizioni cliniche conseguenti alla grave patologia e al complesso percorso terapeutico, gli è stato riconosciuto dalla competente Ripartizione provinciale (Ufficio provinciale di valutazione della non autosufficienza), ai sensi dell’art. 8 della l.p. 9/2007 “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”, un livello assistenziale pari al secondo livello con un fabbisogno assistenziale pari a -OMISSIS-.
La disposizione è richiamata per identificare la base normativa del riconoscimento del livello assistenziale e dell’assegno di cura; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La decisione amministrativa su un ricorso gerarchico deve dare conto dell’esame dei motivi specificamente dedotti e, in caso di rigetto, indicare le ragioni per cui ciascuna contestazione rilevante è ritenuta infondata; il mero richiamo alla documentazione esaminata, alla valutazione collegiale o alla correttezza del provvedimento impugnato non è sufficiente.
- Quando le contestazioni investono l’applicazione di criteri valutativi a circostanze concrete, il generico richiamo ai criteri metodologici utilizzati non assolve l’obbligo motivazionale: l’organo decidente deve esplicitare come quei criteri siano stati applicati ai fatti dedotti e perché le obiezioni non determinino una diversa valutazione.
- Annullata per difetto di motivazione la decisione resa in sede di ricorso amministrativo, il giudice non può sostituirsi all’organo amministrativo nella valutazione sostanziale che quest’ultimo non ha ancora adeguatamente esercitato; spetta all’Amministrazione ripronunciarsi nel rispetto dell’obbligo di motivazione.
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