Sentenza n. 1095/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 30 gennaio 2025, notificato in data 19 gennaio 2026, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, nonché del conseguente provvedimento in data 19 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per subentro di un nuovo datore di lavoro o per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e conseguente rigetto dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per subentro di un nuovo datore di lavoro o per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia e assunto entro il termine previsto dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, aveva successivamente lavorato per altri datori e chiesto la conversione del titolo di soggiorno. La Prefettura aveva revocato il nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, in ragione della condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e aveva conseguentemente rigettato l’istanza di permesso di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, delle circolari ministeriali richiamate e dei principi di buona fede e legittimo affidamento, per non avere l’Amministrazione considerato che la condotta penalmente rilevante era imputabile esclusivamente al datore di lavoro; violazione dell’art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per non avere valutato la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro e per avere motivato il diniego del permesso di soggiorno con il solo riferimento alla revoca del nulla osta. L’Amministrazione ha sostenuto che la revoca fosse automatica e vincolata e che, venuto meno il titolo originario, non fosse possibile il subentro di un diverso datore di lavoro né il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti, lasciando salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione. Ha ritenuto che la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non possa essere qualificata automaticamente come atto dovuto nei confronti del lavoratore estraneo alla condotta delittuosa del datore. La revoca ha natura sanzionatoria e vincolata nei confronti del datore di lavoro condannato, ma assume natura discrezionale nei confronti del lavoratore beneficiario del nulla osta quando non sia provato che questi abbia beneficiato della condotta criminale o ne fosse consapevole. In tale ipotesi l’Amministrazione deve comunicare al lavoratore l’avvio del procedimento, consentirgli di dimostrare la propria estraneità e ponderare il suo legittimo affidamento, maturato anche in ragione dell’ingresso regolare, dell’attività lavorativa svolta e del successivo inserimento lavorativo. Nel caso concreto, il ricorrente risultava allo stato degli atti estraneo alla condotta del datore e titolare di un affidamento meritevole di considerazione; inoltre non era stata prodotta la relata di notifica della comunicazione di avvio, sicché non poteva attribuirsi rilievo decisivo alla mancata presentazione di osservazioni. È stata quindi annullata la revoca, ferma la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare la posizione verificando se il lavoratore abbia consapevolmente beneficiato del reato o ne fosse a conoscenza. È stato annullato anche il diniego del permesso di soggiorno, perché meramente consequenziale e laconicamente motivato con esclusivo riferimento alla revoca; il TAR ha precisato di non poter stabilire direttamente se il permesso debba essere rilasciato, dovendo prima essere rivalutata l’estraneità del lavoratore alla condotta del datore. Spese integralmente compensate per la complessità della questione e il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La disposizione deve essere interpretata nel senso che la revoca è automatica e sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro responsabile, ma richiede una valutazione discrezionale nei confronti del lavoratore estraneo alla condotta delittuosa e titolare di un legittimo affidamento.
art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato
La formulazione attribuisce all’Amministrazione un potere di revoca discrezionale, salvo i casi collegati alle cause ostative previste dall’art. 22, commi 5-bis e 5-ter.
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni ... per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati
La causa ostativa riguarda il datore di lavoro condannato e non può essere automaticamente imputata al lavoratore che non abbia beneficiato della condotta delittuosa né ne fosse a conoscenza.
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro; il TAR ha annullato il diniego senza decidere definitivamente sulla spettanza del permesso.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Consente al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 3 Cost.
Impone un’interpretazione conforme che non equipari il datore condannato, privo di affidamento meritevole, al lavoratore estraneo e inconsapevole, titolare di un possibile legittimo affidamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro stagionale prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 è automatica e sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma non può essere automaticamente estesa al lavoratore estraneo alla condotta delittuosa.
- Quando non sia provato che il lavoratore abbia beneficiato della condotta criminale del datore di lavoro o ne fosse consapevole, la revoca del nulla osta incide su una posizione soggettiva distinta e deve essere esercitata previa valutazione discrezionale della sua estraneità e del legittimo affidamento maturato.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, l’Amministrazione deve comunicare l’avvio anche al lavoratore beneficiario, consentirgli di dimostrare la propria estraneità alla condotta del datore e ponderare le circostanze rilevanti, tra cui l’ingresso regolare, l’attività lavorativa svolta e l’inserimento economico-sociale.
- Il legittimo affidamento del lavoratore può essere escluso qualora emerga che egli abbia consapevolmente beneficiato della condotta delittuosa del datore o ne fosse a conoscenza; in tal caso possono operare le conseguenze ostative previste dalla disciplina sull’ingresso e il soggiorno per lavoro.
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato esclusivamente sulla revoca del nulla osta deve essere annullato quando la revoca sia stata illegittimamente adottata o sia stata motivata in modo meramente consequenziale, senza una autonoma valutazione della posizione del lavoratore.
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