Sentenza n. 8221/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell''ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte e relativi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi: - le comunicazioni di avvio del procedimento e gli atti ad esso collegati; - le determinazioni degli Enti del SSR certificanti l''elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE e in particolare, stando a quanto risulta dal provvedimento principale impugnato: - deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell''AO Ordine Mauriziano di Torino; - deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell''AO S. Croce e Carle di Cuneo; - deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell''AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell''AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell''AOU Maggiore della Carità di Novara; - deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell''AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell''ASL AL; - deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell''ASL AT; - deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell''ASL BI; - deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell''ASL Città di Torino; - deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell''ASL CN1; - deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell''ASL CN2; - deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL NO; - deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO3; - deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO4; - deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO5; - deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell''ASL VC; - deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell''ASL VCO; - il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; - l''“accordo, ai sensi dell''art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall''art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; - il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intrauma S.p.A. il 17/10/2023: annullamento del riscontro all'istanza di accesso presentata in data 14.07.2023 e dei documenti forniti dalla Regione Piemonte tra i quali vi sono: 1. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici (importi in €/000) – Anno 2015, 2016, 2017, 2018; 2. Nota Regione Piemonte. Oggetto “Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Richiesta dati anni 2015-2018.”; 3. Circolare Ministero dell'Economia e Finanze del 17.03.2020; 4. Nota Ministero della Salute del 09.08.2019; 5. Nota Ministero della Salute del 29.07.2019. della nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara trasmessa in data 01.08.2023 “Istanza di accesso agli atti” e relativi allegati, tra i quali vi sono: • Deliberazione n. 320 del 28/08/2019; • Estratto conto fatture certificate. Nonché, in ogni caso, per l'annullamento degli atti già impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripartizione a carico dei fornitori degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e il riscontro a un'istanza di accesso
Esito
La controversia
La società, produttrice di dispositivi medici, ha impugnato il provvedimento della Regione Piemonte con cui erano stati individuati i fornitori assoggettati al ripiano e quantificati i relativi importi per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre agli atti statali e regionali presupposti e, con motivi aggiunti, il riscontro all'istanza di accesso e la documentazione ostesa. L'unico motivo indicato nel testo riguarda l'erroneità dell'istruttoria, il difetto procedimentale, la mancata predeterminazione e chiarezza delle modalità di calcolo per gli operatori economici, l'erroneità nella determinazione del fatturato e la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione, previa segnalazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo che la contestazione riguardasse sostanzialmente la pretesa creditoria regionale e il corretto calcolo della somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, disponendo che il giudizio possa essere riassunto davanti a quest'ultimo nei termini dell'art. 11 c.p.a. Secondo il Collegio, l'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni compiti vincolati: verificare la documentazione contabile posta a base della certificazione ministeriale, individuare l'elenco dei fornitori soggetti al ripiano, imporre il pagamento della quota individuale e iscrivere il relativo credito in bilancio. Le Regioni non possono invece determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali. Gli enti del servizio sanitario svolgono attività operative e tecniche di calcolo del fatturato dei singoli fornitori; la Regione verifica la coerenza dei dati e riepiloga gli importi. Si tratta, quindi, di un'attività interamente vincolata, meramente tecnica, ricognitiva e contabile, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica e non espressiva di potere autoritativo. La pretesa della società a non pagare o a pagare una somma inferiore integra un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, inserito in un rapporto obbligatorio paritario tra impresa e Regione. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la controversia appartiene al giudice ordinario, poiché non investe l'esercizio di un potere autoritativo ma il quantum debeatur. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Il comma 9-bis attribuisce alle Regioni attività vincolate di verifica contabile, individuazione dei fornitori soggetti al ripiano, imposizione del pagamento della quota dovuta e iscrizione del credito in bilancio; non attribuisce il potere di determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato il meccanismo di segnalazione alle parti della possibile questione rilevata d'ufficio, relativa al difetto di giurisdizione.
art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
È richiamato quale fonte della quota percentuale di ripiano già fissata e da applicare al fatturato dei singoli fornitori.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fonte della percentuale di partecipazione dei fornitori all'onere di ripiano.
Massime di principio
- Quando un atto regionale adottato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 si limita a ricognire dati contabili, individuare i fornitori e quantificare matematicamente la quota di ripiano sulla base di parametri già fissati dalla legge e da atti statali, esso non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma accertamento tecnico-contabile di un rapporto obbligatorio patrimoniale.
- La controversia con cui un fornitore di dispositivi medici contesta l'importo richiesto a titolo di payback, deducendo errori nel fatturato o nel calcolo della quota dovuta, riguarda un diritto soggettivo al corretto adempimento dell'obbligazione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Il criterio del petitum sostanziale impone di attribuire alla giurisdizione ordinaria le controversie che, al di là della formale impugnazione di un atto denominato provvedimento, mirano in concreto a contestare il quantum debeatur di una pretesa patrimoniale non intermediata dall'esercizio di potere amministrativo.
- Nell'ambito del meccanismo di ripiano della spesa per dispositivi medici, la determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento spettano alle competenti amministrazioni statali; le Regioni svolgono soltanto i compiti vincolati di verifica, individuazione dei fornitori, quantificazione delle quote individuali e iscrizione del credito.
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