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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7871/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zampino ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 7/01/1999 al 16/12/2002. Era gravemente indiziato per reati connessi al D.P.R. 309/1990 (tra cui l'aggravante dell'art. 80, comma 2), e in sede di giudizio di merito è stato assolto rispetto a un capo e prosciolto per prescrizione rispetto a un altro. Ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la domanda, sostenendo la falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e la carenza motivazionale, deducendo che la prescrizione non esclude di per sé il diritto all'indennizzo (con richiamo alla sentenza n. 219/2008 della Corte Costituzionale) e che l'esclusione dell'aggravante avrebbe reso la detenzione eccedente rispetto ai termini utili per quel titolo di reato (art. 303 c.p.p.), giustificando almeno un indennizzo per la parte eccedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sentenza di proscioglimento per prescrizione non produce automaticamente il diritto all'equa riparazione: la decisione della Corte Costituzionale n. 219/2008 non intende estendere il diritto all'indennizzo a ogni epilogo diverso dall'assoluzione, ma riguarda specificamente l'ipotesi in cui la pena definitivamente inflitta sia inferiore al periodo di custodia cautelare. La Corte ha poi ricordato che il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una verifica di merito (seppur limitata) che può escludere l'ingiustizia della detenzione, e che l'indennizzo, nel caso di estinzione per prescrizione, è possibile solo se la custodia cautelare supera la pena "astrattamente" applicabile e solo per la parte eccedente. Nel caso concreto non è stato possibile riconoscere l'eccedenza rispetto alla pena astrattamente applicabile e il ricorso è stato pertanto respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta la norma limitandone l'effetto automatico esclusivamente ai casi compatibili con la giurisprudenza costituzionale e con i controlli sul rapporto tra durata della custodia e pena applicabile.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 219/2008

    la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto

    La Consulta ha censurato la manifesta irragionevolezza della disciplina che limita l'indennizzo all'assoluzione, ma ha circoscritto l'effetto della declaratoria alla fattispecie in cui la pena definitivamente inflitta sia inferiore alla custodia; non ha affermato che la prescrizione dia di per sé diritto all'indennizzo.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Regola i termini per la custodia cautelare e la scarcerazione. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non possa essere usata direttamente come criterio di confronto per determinare l'indennizzabilità della custodia in caso di proscioglimento per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il proscioglimento per prescrizione richiede comunque una valutazione di merito (seppur limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma), che può portare a escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 157 cod. pen., comma 7

    Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere un giudizio sul merito; strumento processuale utile per chi voglia ottenere una sentenza che renda possibile l'equa riparazione.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990

    Aggravante contestata in fase istruttoria e poi esclusa in giudizio; l'esistenza o meno di aggravanti incide sulla pena astrattamente applicabile e quindi sul confronto tra durata della custodia e pena astratta ai fini dell'indennizzo.

  • Sezioni Unite, sent. n. 4187 del 30/10/2008 (Pellegrino)

    la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando segue un proscioglimento per prescrizione dopo una condanna in primo grado, l'indennizzo è consentito solo per la parte di custodia che eccede la pena inflitta in primo grado; il giudice deve verificare l'eventuale eccedenza.

Massime di principio

  • La proscrizione del reato per prescrizione non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: occorre valutazioni di merito o il confronto con la pena astrattamente applicabile.
  • L'equa riparazione può essere riconosciuta quando la custodia cautelare eccede la pena astrattamente applicabile al reato; se ciò si dimostra, l'indennizzo riguarda solo la parte eccedente.
  • Se il reato è estinto per prescrizione e l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione, spesso il giudice della riparazione non può accertare l'eccesso rispetto alla pena astratta e la domanda può essere respinta.
  • Per ottenere indennizzo in presenza di prescrizione, valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione (art. 157 cod. pen.) per ottenere una pronuncia di merito che possa supportare la domanda di riparazione.
  • Non è corretto utilizzare direttamente i termini di cui all'art. 303 c.p.p. come criterio unico per qualificare l'indennizzabilità della custodia: il confronto rilevante è con la pena astrattamente applicabile alla fattispecie.
  • L'esclusione di aggravanti che riducono la pena applicabile può rilevare nel calcolo dell'eventuale eccedenza di custodia; tuttavia occorre una valutazione concreta e non automatica.

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