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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26010/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da un condannato. Il Tribunale aveva ritenuto ostativi alla concessione del beneficio la pretesa pericolosità sociale, l'assenza di una attività lavorativa stabile, l'assenza di un domicilio idoneo e il fatto che l'interessato traesse sostentamento da attività illecite. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con tre censure: (1) violazione di legge per avere il Tribunale valorizzato in modo esclusivo o decisivo la mancanza di lavoro, trascurando la normativa che consente, per chi non lavori, l'accesso a forme di volontariato o pubblica utilità e la documentazione attestante volontariato, qualifica professionale e percorso di inserimento lavorativo; (2) nullità e carenza di motivazione, per omessa considerazione della documentazione difensiva che attestava il conseguimento di una qualifica professionale e la partecipazione positiva a un tirocinio formativo retribuito; (3) motivazione apparente e violazione di legge per il rinvio a una nota di polizia giudiziaria ritenuta superata e non attuale, nonché per la mancata richiesta di una relazione all'UEPE e per l'erronea affermazione della persistente pericolosità sociale, a fronte di carichi pendenti ritenuti non significativi e di elementi più favorevoli presenti in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva della personalità e dell'evoluzione successiva al fatto, senza considerare l'attività lavorativa come requisito indefettibile. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva reso una motivazione inadeguata, omettendo di svolgere indagini sociali, di verificare concretamente gli elementi favorevoli allegati dal difensore, di considerare l'assenza di procedimenti penali pendenti e di valutare la possibilità di un percorso risocializzante attraverso volontariato o altre modalità alternative al lavoro. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. La sentenza dà atto anche della successiva emissione, da parte del Magistrato di sorveglianza, di un decreto di affidamento in prova con prescrizioni, ma ciò non esclude l'interesse alla decisione manifestato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    l'affidamento in prova presuppone un giudizio prognostico favorevole sull'esito della prova e sulla risocializzazione; l'assenza di lavoro non è requisito indefettibile, potendo rilevare anche il volontariato o attività di pubblica utilità per chi sia privo di occasioni lavorative

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato come diverso istituto di detenzione domiciliare, praticabile quando non risulti adeguato il presupposto dell'emenda richiesto per l'affidamento in prova, nei limiti di pena e di titolo

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    le censure sono state veicolate come violazione di legge, nullità/carenza di motivazione e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente a fondamento della censura di carenza di motivazione dell'ordinanza

  • artt. 1, 2 e 4 d.m. 26 marzo 2001

    richiamati per indicare le forme e modalità del volontariato o delle attività di pubblica utilità non remunerate, valorizzabili ai fini del giudizio prognostico

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale deve formulare una valutazione prognostica complessiva sull'idoneità della misura a favorire la rieducazione e a prevenire la recidiva, considerando non solo la gravità dei fatti e i precedenti, ma anche la condotta successiva del condannato.
  • L'attività lavorativa, pur costituendo un elemento favorevole, non è un requisito necessario per l'ammissione all'affidamento in prova; quando il soggetto non lavori, possono assumere rilievo positivo la disponibilità a svolgere volontariato o attività di pubblica utilità e altri indici di risocializzazione.
  • Il giudice di sorveglianza non può fondare il diniego su una motivazione meramente assertiva o su dati istruttori incompleti, ma deve verificare concretamente la documentazione difensiva e, ove necessario, acquisire ulteriori elementi conoscitivi, anche tramite indagine sociale.
  • Ai fini del giudizio prognostico sulla misura alternativa, l'assenza di procedimenti penali pendenti e l'assenza di elementi attuali di pericolosità sociale sono indici rilevanti che il giudice deve esaminare espressamente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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