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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS- avente ad oggetto “Comunicazione di preavviso circa provvedimento interdittivo antimafia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. e dell’art. 92 co. 2 bis del d.lgs. 159/2011” e del relativo verbale di notifica del -OMISSIS-”; - dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- – Ufficio Polizia Anticrimine, acquisito al protocollo della Prefettura al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS-, acquisito al protocollo della Prefettura al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Reparto Operativo, acquisito al protocollo della Prefettura al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Reparto Operativo, acquisito al protocollo della Prefettura al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della relazione di notifica del -OMISSIS- redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Reparto Operativo – Nucleo Informativo a firma del Cap. -OMISSIS- e del Mar. Magg. -OMISSIS- in occasione della notifica della comunicazione di preavviso dell’interdittiva; - del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del -OMISSIS-; - del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del -OMISSIS-; - del verbale di audizione della sig.ra -OMISSIS- del -OMISSIS- redatto dalla Prefettura di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011; - e di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202600619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia, con relativo preavviso, rapporti informativi e atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, nonché il preavviso, i rapporti informativi delle forze di polizia, i verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia e il verbale di audizione. La ricorrente ha sostenuto la propria estraneità alle vicende della società colpita dall'interdittiva e, in particolare, ha valorizzato la cessione delle quote societarie, già detenute quale socio unico, a un cittadino straniero. La controversia, nella fase cautelare, riguardava quindi la sussistenza di elementi idonei a fondare il pericolo di condizionamento mafioso dell'impresa e la conseguente legittimità dell'informazione interdittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un sommario esame proprio della fase incidentale, non adeguatamente comprovata la dedotta estraneità della società alle vicende rilevanti. Il Collegio ha considerato provata la contiguità dell'impresa con un soggetto collocato ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio, attivo nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni e gravato da numerosi precedenti di polizia, alcuni sintomatici di mafiosità. Ha inoltre ritenuto caratterizzati da frequenza abituale i rapporti tra l'impresa e tale soggetto, desumendolo anche dal fatto che la notifica dell'interdittiva era stata eseguita direttamente nelle sue mani mentre si trovava presso la sede dell'impresa. Da tali elementi il giudice ha ravvisato il pericolo di condizionamento mafioso nelle scelte gestionali e ha negato la sospensione dell'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati nel preavviso della comunicazione relativa al possibile provvedimento interdittivo, quale disciplina delle garanzie partecipative procedimentali.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa della comunicazione di preavviso del provvedimento interdittivo antimafia.

  • art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento dell'audizione della persona interessata nell'ambito del procedimento antimafia.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata in ragione della ritenuta insussistenza, allo stato del sommario esame, di elementi idonei a superare il pericolo di condizionamento mafioso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pericolo di condizionamento mafioso può essere ritenuto sussistente sulla base di una valutazione complessiva e necessariamente sommaria di rapporti abituali tra l'impresa e un soggetto gravato da precedenti di polizia anche sintomatici di mafiosità, senza che sia necessaria, in questa fase, la prova di specifici atti di gestione direttamente imposti dall'organizzazione criminale.
  • La mera cessione delle quote societarie da parte del precedente socio unico non dimostra, di per sé, l'estraneità dell'impresa alle relazioni rilevanti ai fini dell'interdittiva antimafia, quando persistano elementi obiettivi di contiguità con soggetti qualificati da precedenti e posizione criminale particolarmente significativi.
  • La presenza abituale di un soggetto controindicato presso la sede dell'impresa e la ricezione personale, da parte sua, della notifica dell'interdittiva costituiscono elementi utilizzabili, insieme agli altri dati istruttori, per desumere la frequenza dei rapporti con l'impresa e il rischio di condizionamento mafioso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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